Necessario fare chiarezza sui requisiti per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in un altro Paese dell’Unione Europea
Toccherà all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato provare a fare chiarezza sulla tematica relativa al riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento acquisita in Paesi dell’Unione Europea.
Il caso preso in esame riguarda un cittadino italiano che ha seguito un percorso di formazione all’insegnamento in Romania e che ne chiede ora il riconoscimento ufficiale in Italia. Ma i dubbi riguardanti tale caso concernono in realtà moltissimi potenziali insegnanti italiani.
Ora è necessario spazzare via i dubbi, e precisare se alla luce della direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali – recepita nell’ordinamento nazionale italiano con decreto legislativo numero 206 del 2007 – e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito dal cittadino italiano presso un altro Paese membro dell’Unione Europea, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta.
Inoltre, bisogna stabilire se tale riconoscimento è doveroso (o anche solo possibile) laddove nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto, il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone in via necessaria che l’aspirante docente abbia altresì conseguito, in quello stesso Paese, sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari, oppure laddove, all’esito di tale percorso di formazione, le autorità del Paese non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione. (Ordinanza 4807 del 13 giugno 2022 del Consiglio di Stato)