Bando valido anche a fronte della omessa preventiva richiesta del codice identificativo di gara

E pure l’omesso pagamento del contributo ANAC non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione

Bando valido anche a fronte della omessa preventiva richiesta del codice identificativo di gara

A fronte della impugnazione degli atti di gara (bando e aggiudicazione) per l’affidamento di una concessione di servizio, i giudici chiariscono che l’obbligo di indicazione del codice identificativo di gara attiene non alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari. E, ampliando l’orizzonte, l’omesso pagamento del contributo ANAC non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, ciò tanto più qualora l’omessa indicazione del codice identificativo di gara nel bando non abbia posto i concorrenti in condizione di versare il contributo. Inutile quindi la sottolineatura, proposta dalla società seconda classificata, in merito alla circostanza che la stazione appaltante non ha richiesto il codice identificativo di gara e che, pertanto, le ditte non hanno potuto effettuare il pagamento del contributo a loro carico riferito a quella specifica gara, della quale il codice identificativo di gara rappresenta elemento unico ed insostituibile per la prova della validità del versamento. Dirimente è la considerazione che dall’omessa preventiva richiesta del codice identificativo di gara non deriva come sanzione la illegittimità del bando di gara e degli atti di gara. (Sentenza 956 del 22 settembre 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana)

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