Cacciato l’operaio che non può fare grossi sforzi in azienda ma solleva pesi in palestra
Per i giudici ci si trova di fronte ad una condotta gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buonafede poiché, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte dal lavoratore
Sacrosanto il licenziamento dell’operaio che nello stabilimento si rifiuta, come da prescrizione del medico aziendale, di movimentare carichi aventi peso superiore ai 18 chilogrammi, mentre in palestra, come da video condivisi su ‘Instagram’, solleva pesi ben superiori.
Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 28367 del ottobre 2025 della Cassazione), decisione favorevole per una nota multinazionale che ha messo alla porta un dipendente che portava avanti anche l’attività di personal trainer.
A finire nei guai è un operaio, messo alla porta dall’azienda per il comportamento tenuto fuori dall’orario di lavoro, un comportamento additato come non compatibile coi problemi di salute riconosciutigli dal medico aziendale.
Inequivocabili i dettagli della originaria contestazione disciplinare. Nello specifico, al lavoratore è stato addebitato di avere svolto, quale personal trainer di fitness, iscritto alla ‘FIPE - Federazione Italiana Pesistica’, attività e allenamenti incompatibili con le prescrizioni mediche con le quali il medico aziendale lo ha ritenuto idoneo alla specifica mansione assegnatagli nello stabilimento ma con la limitazione della movimentazione manuale dei carichi al di sopra dell’altezza della spalla e della movimentazione manuale di carichi aventi peso superiore ai 18 chilogrammi.
Decisivo il riferimento, nello specifico, ai video caricati dall’operaio sulla propria pagina su ‘Instagram’, pagina mirata a pubblicizzare le sue competenze come personal trainer.
A legittimare la linea dura adottata dall’azienda provvedono i giudici di merito, i quali confermano il licenziamento, nonostante le obiezioni sollevate dal lavoratore, e aggiungono che quest’ultimo non ha mai negato di avere espletato le attività oggetto di contestazione disciplinare, attività certificate, come detto, da numerosi video caricati su ‘Instagram’, video che lo ritraggono impegnato in palestra in attività comportanti sia movimentazione di pesi di oltre i 18 chilogrammi che sollevamenti di pesi oltre l’altezza della spalla.
Per i giudici d’Appello, in particolare, non ci sono dubbi: l’operaio ha posto in essere un’attività extra-lavorativa tutt’altro che episodica o casuale, consistente in esercizi fisici potenzialmente idonei a comportare un aggravamento delle patologie sofferte. In tal modo ha consapevolmente violato gli specifici obblighi contrattuali di fedeltà, correttezza e buonafede. Di conseguenza, il modo di agire del lavoratore è idoneo a configurare una giusta causa di licenziamento, sanciscono i giudici d’Appello, i quali riconoscono la proporzionalità della sanzione espulsiva adottata dall’azienda e concludono che le violazioni poste in essere dall’operaio, considerate nell’aspetto sia oggettivo che soggettivo, appaiono di particolare gravità, sì da avere un inevitabile riflesso sulla funzionalità del rapporto di lavoro, compromettendo le aspettative della parte datoriale in ordine ad un futuro puntuale adempimento degli obblighi assunti dal lavoratore, secondo i canoni di fedeltà, buonafede, correttezza e diligenza.
Impensabile, quindi, checché ne dica il lavoratore, ipotizzare una sanzione conservativa.
A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate dal lavoratore, il quale dovrà dire addio al proprio impiego come operaio ma potrà dedicarsi completamente all’attività di personal trainer.
A legittimare la contestazione disciplinare operata dall’azienda sono le immagini volontariamente pubblicate dall’operaio in una piattaforma ‘social’, nella specie anche con finalità di promozione personale, aperta all’accesso di un numero indeterminato di persone.
A fronte di tale quadro, accertato tra primo e secondo grado – e, a dirla tutta, visualizzabile ancora oggi on line –, i magistrati ribadiscono che l’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buonafede tale da giustificare il licenziamento laddove non sia compatibile con le sue condizioni fisiche che (abbiano) ridotto la sua capacità lavorativa, con conseguente rischio di aggravamento di quelle condizioni.
Utile, in questa ottica, il riferimento al principio secondo cui l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto ampio che impone correttezza e buonafede anche nei comportamenti extra-lavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro.
L’obbligo di fedeltà deve intendersi anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima impresa o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro.
Applicando questa visione alla vicenda in esame, è corretto, osservano i giudici di Cassazione, il ragionamento seguito in Appello, laddove non si considera illecito disciplinare una condotta che sia esclusivamente confinata nell’ambito dei comportamenti privati del lavoratore, ma la si valuta nella misura in cui essa confligga con obblighi comunque derivanti dal rapporto di lavoro. Ciò anche tenendo a mente che nel complesso sistema di interazione tra la persona del lavoratore subordinato e l’inserimento nell’organizzazione aziendale, gli obblighi gravanti sul lavoratore non si esauriscono nell’adempimento della prestazione dedotta in contratto, alla quale si affianca un insieme di doveri accessori o strumentali comunque diretti al soddisfacimento di un interesse del datore che sia meritevole di tutela. In tale ambito si collocano sia obblighi preparatori all’adempimento, che pongano il lavoratore nella condizione di adempiere alla prestazione oggetto del contratto, sia obblighi di protezione della sfera di interessi del datore di lavoro, e, in entrambi i casi, possono assumere rilievo comportamenti tenuti dal lavoratore in ambiti extra-lavorativi e al di fuori dell’orario di lavoro. Ciò in coerenza con la struttura di un rapporto obbligatorio tipicamente di durata, in cui il risultato atteso del creditore di lavoro riguarda non solo l’adempimento della prestazione principale, ma anche l’assolvimento di obblighi ulteriori, in relazione di accessorietà e complementarietà con il rapporto obbligatorio principale, che trovano la loro fonte integrativa nei doveri di correttezza e buonafede.
Tirando le somme e analizzando la condotta tenuta dall’operaio (e personal trainer), va giudicata come gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte dal lavoratore, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici, tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società, e tale condotta va considerata, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, tale da compromettere irrimediabilmente l’affidamento datoriale sulla futura corretta funzionalità del rapporto di lavoro, chiosano i magistrati di Cassazione.