‘Censura’ per l’Ungheria: stop alla legge che stigmatizza ed emargina le persone che non si identificano con l’eterosessualità

Irrilevante il fatte che sia stata adottata una legge che, almeno sulla carta, introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori

‘Censura’ per l’Ungheria: stop alla legge che stigmatizza ed emargina le persone che non si identificano con l’eterosessualità

‘Censura’ per l’Ungheria, colpevole di avere violato i valori fondanti dell’Unione Europea, avendo adottato una legge che stigmatizza ed emargina le persone che non si identificano con l’eterosessualità.
Questa la valutazione dei giudici (sentenza del 21 aprile 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), alla luce della legge del 2021 – che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori – con cui l’Ungheria ha modificato diversi atti legislativi nazionali per proteggere i minori.
In sostanza, tali modifiche vietano o limitano l’accesso a contenuti, in particolare nel settore audiovisivo o pubblicitario, che rappresentino o promuovano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.
Per essere precisi, l’Ungheria ha introdotto misure più severe nei confronti dei pedofili, modificando talune leggi per proteggere i minori, ma, secondo i giudici, molte di quelle modifiche hanno l’effetto, in sostanza, di vietare o limitare l’accesso a contenuti il cui elemento determinante è la rappresentazione o la promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità.
Legittime, quindi, secondo i giudici, le obiezioni sollevate dalla Commissione Europea. In primo luogo, le modifiche stabilite dall’Ungheria violano la libertà di fornire e ricevere servizi, sancita dal diritto primario dell’Unione Europea e da varie disposizioni della direttiva sul commercio elettronico, della direttiva sui servizi e della direttiva sui servizi di media audiovisivi. In particolare le modifiche limitano la possibilità per i fornitori di servizi di media o altri prestatori di sviluppare e diffondere contenuti che abbiano, essenzialmente, come elemento determinante la rappresentazione o la promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità. Tali modifiche comportano quindi restrizioni a tale libertà.
Sia chiaro, va confermata, secondo i giudici, la possibilità, nel diritto dell’Unione Europea, di giustificare siffatte restrizioni con la promozione dell’interesse superiore del minore od anche con la necessità di salvaguardare il diritto dei genitori di assicurare l’educazione e l’istruzione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche. In questa ottica va sottolineato, in particolare, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per definire quali contenuti, segnatamente audiovisivi, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in assenza di norme di armonizzazione a livello dell’Unione Europea.
Tuttavia, tale margine di discrezionalità deve essere esercitato nel rispetto della ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea e, in particolare, del divieto di discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale.
Secondo i giudici, ciò non è avvenuto in Ungheria. Infatti, gli aspetti della legge di modifica poggianti sul criterio della rappresentazione o della promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, si fondano sulla premessa secondo cui qualsiasi rappresentazione o promozione di questo tipo, indipendentemente dal suo contenuto specifico, è idonea a ledere l’interesse superiore del minore. Orbene, un simile approccio rivela una preferenza per determinate identità e orientamenti sessuali a scapito di altri, che vengono di conseguenza stigmatizzati, il che è incompatibile con le prescrizioni scaturenti, in una società fondata sul pluralismo, dal divieto di discriminazione basata sul sesso e sull’orientamento sessuale. In presenza di una tale violazione del contenuto essenziale di detto divieto, le restrizioni in questione non appaiono in alcun caso giustificate, in particolare dall’obiettivo di promuovere l’interesse superiore del minore.
I giudici europei precisano comunque che i minori possono essere adeguatamente protetti di fronte a programmi non adatti alla loro età, senza che a tale titolo venga operata una discriminazione diretta basata sul sesso e sull’orientamento sessuale come quella derivante dalle modifiche adottate in Ungheria.
In secondo luogo, quelle modifiche costituiscono un’ingerenza particolarmente grave in vari diritti fondamentali tutelati dalla ‘Carta’, vale a dire il divieto di discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, il rispetto della vita privata e familiare , nonché la libertà di espressione e di informazione. In particolare, la normativa ungherese in esame stigmatizza ed emargina le persone non cisgender – nelle quali, cioè, non collimano sesso biologico e identità di genere –, ivi comprese le persone transgender, o non eterosessuali, come dannose per lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori per il solo motivo della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale. Il titolo della legge di modifica le associa alla delinquenza pedofila, il che è idoneo a rafforzare tale stigmatizzazione e a suscitare comportamenti di odio nei loro confronti.
In tali circostanze, le ingerenze in questione ledono il contenuto essenziale di alcuni diritti fondamentali prima citati e non possono pertanto essere giustificate dagli obiettivi addotti dall’Ungheria, vale a dire la promozione dell’interesse superiore del minore o il diritto dei genitori di garantire l’educazione e l’istruzione dei propri figli in conformità con le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche.
Peraltro, l’Ungheria ha anche violato, secondo i giudici, il diritto al rispetto della dignità umana. Ciò deriva dal fatto che gli aspetti della legge di modifica contestati dalla Commissione Europea trattano un gruppo di persone, che è parte integrante di una società caratterizzata dal pluralismo, come una minaccia per la società meritevole di un trattamento giuridico particolare, per il solo motivo della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale. Il carattere stigmatizzante e offensivo della legge di modifica porta a stabilire, mantenere o rafforzare la loro invisibilità sociale, il che lede la loro dignità.
In terzo luogo, i giudici constatano, per la prima volta, una violazione distinta dei valori su cui si fonda l’Unione Europea e che sono comuni a tutti gli Stati membri. Infatti, gli aspetti della legge di modifica che prendono di mira i contenuti che rappresentano o promuovono la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità costituiscono un insieme coordinato di misure discriminatorie che ledono, in modo manifesto e particolarmente grave, i diritti delle persone non cisgender, ivi comprese le persone transgender, o non eterosessuali, nonché i valori del rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
Di conseguenza, la legge ungherese è contraria all’identità stessa dell’Unione Europea in quanto ordinamento giuridico comune in una società caratterizzata dal pluralismo. E l’Ungheria non può validamente invocare la propria identità nazionale per giustificare l’adozione di una legge che viola i valori menzionati.

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