Censurata la cooperativa che affigge in bacheca i giudizi sui soci lavoratori
Irrilevante il consenso prestato in origine dai lavoratori rispetto al concorso qualità approvato dall’assemblea dei soci

Legittima la censura del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti della società cooperativa che era solita pubblicare sulla bacheca – visibile a tutti – i dati relativi alle contestazioni disciplinari nei confronti dei soci lavoratori e le valutazioni – espresse con tanto di emoticon – sulle prestazioni degli stessi soci lavoratori. I giudici ribadiscono quanto già osservato dal Garante: la condotta della società, integrata da valutazioni di sintesi sull’operato dei dipendenti, espresse con informazioni rese pubbliche in bacheca e con l’uso delle cosiddette “faccine” associate alle fotografie dei lavoratori, era da considerare sproporzionata rispetto al risultato del concorso qualità approvato dall’assemblea dei soci. Impossibile sostenere che la pratica in questione fosse stata autorizzata dal consenso prestato dai soci lavoratori, giacché codesto consenso non aveva avuto a oggetto la pubblicazione tra i soci delle valutazioni e delle sanzioni emesse, ma solo l’esito della valutazione settimanale riportato sul planning generale; mentre la condotta della cooperativa era stata ben più invasiva, spiegano i giudici, avendo realizzato la sistematica pubblicazione, giustappunto, dei volti dei dipendenti associata alle “faccine” e accompagnata da giudizi sintetici su assenteismo, simulazione di malattia e altro, visibili anche da persone diverse dal lavoratore interessato. (Sentenza 17911 del 1° giugno 2022 della Corte di Cassazione)