Compartecipazione al costo delle prestazioni socio-assistenziali per i disabili: impossibile prescindere dall’ISEE
Censurata la disposizione di un regolamento comunale che ha fissato per tale compartecipazione una percentuale minima, prescindendo totalmente dall’indicatore della situazione economica equivalente

È illegittima la disposizione del regolamento comunale che, nel prevedere una formula matematica per il calcolo della quota di compartecipazione del soggetto al costo delle prestazioni socio-assistenziali erogategli, fissi per tale compartecipazione una percentuale minima, prescindendo totalmente dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Questa la netta presa di posizione dei giudici (sentenza numero 337 del 17 aprile 2025 del Tar Lombardia), i quali hanno perciò sancito, nella specifica vicenda, l’obbligo per il Comune di Lumezzane di rideterminare la formula prevista dal regolamento in modo che ai soggetti coinvolti non sia imposta una compartecipazione al costo maggiore rispetto al proprio ‘ISEE’. Ampliando l’orizzonte, poi, sempre in materia di compartecipazione dei Comuni alle spese per le prestazioni socio-assistenziali erogate in favore dei disabili, è illegittima, secondo i giudici, la determinazione comunale che stabilisce la quota di compartecipazione del soggetto alla spesa per le prestazioni socio-sanitarie eseguite in suo favore, però senza avere previamente accertato quali siano i trattamenti ai quali egli è concretamente sottoposto, e senza avere stabilito poi, sulla base di ciò, in quale delle previsioni normative rilevanti rientrino quei trattamenti, e quale sia conseguentemente la quota di spesa di cui deve farsi carico il ‘Servizio sanitario’. Illuminante il riferimento al quadro normativo in materia di determinazione della quota di spettanza del ‘Servizio sanitario regionale’, secondo cui è necessario distinguere, nell’ambito della categoria delle prestazioni socio-sanitarie, tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Non a caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, sono state individuate le prestazioni da ricondurre alle tre categorie elencate e i relativi criteri di finanziamento a seconda dell’area di intervento e del tipo di prestazione, mentre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, sono stati distinti i trattamenti riabilitativi erogati nell’ambito delle residenze per disabili e relative quote a carico del servizio sanitario. In questa ottica, poi, i giudici aggiungono che la ripartizione disposta dalla disciplina statale rappresenta una forfettizzazione dell’incidenza rispettiva della componente sanitaria (a rilevanza sociale) e di quella sociale (a rilevanza sanitaria), in un trattamento assistenziale in cui l’intreccio è particolarmente rilevante e riposa su una presunzione normativa di quello che è il rapporto tra i costi dell’una e dell’altra componente, prescindendo necessariamente dalla considerazione delle situazioni dei singoli assistiti e non potendo essere affidata alla determinazione di ciascun soggetto erogatore.