Condanna per lo straniero per commercio di prodotti contraffatti: in dubbio l’automaticità del no alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno

Dubbi sollevati dai giudici del Consiglio di Stato. Palla ora ai magistrati della Corte Costituzionale

Condanna per lo straniero per commercio di prodotti contraffatti: in dubbio l’automaticità del no alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno

Toccherà alla Consulta prendere posizione sul carattere ostativo del reato di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” in tema di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno a uno straniero. Il caso riguarda un cittadino senegalese che ha impugnato il decreto con cui la Questura ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ha motivato tale provvedimento con la circostanza che lo straniero era stato raggiunto da numerose denunce e da una condanna per ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato e di commercio di prodotti con marchi falsi. Secondo i giudici del Consiglio di Stato vi è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel meccanismo previsto dal Testo unico immigrazione. Sempre secondo i giudici del Consiglio di Stato, in ipotesi di reati non gravi, quale quello in esame nel caso del cittadino senegalese, non pare logico escludere la valutazione dell’amministrazione e far scattare in automatico il no alla richiesta di concessione o di rinnovo del permesso di soggiorno. (Ordinanza 5171 del 23 giugno 2022 del Consiglio di Stato)

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