Condòmino convocato: non può impugnare la delibera lamentando l’omessa convocazione di altri condòmini

In generale, l’omessa convocazione di un condòmino integra un vizio di annullabilità, non di nullità, e l’azione di annullamento è riservata al soggetto nel cui interesse la legge la prevede

Condòmino convocato: non può impugnare la delibera lamentando l’omessa convocazione di altri condòmini

Il condòmino convocato regolarmente all’assemblea non è legittimato ad impugnare la delibera alla luce della omessa convocazione di altri condòmini.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte d’appello di Bari) a chiusura del contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Foggia.
Per fare chiarezza va tenuto presente che il condòmino che ha impugnato la delibera non ha partecipato all’assemblea condominiale ma, allo stesso tempo, non ha mai addotto la sua omessa, tardiva o incompleta convocazione, e quindi non può dolersi della eventuale omessa convocazione di altri condòmini.
Riguardo poi alla questione della prova della diserzione della assemblea in prima convocazione del giorno precedente a quello in cui è stato assunto il deliberato impugnato, viene in rilievo il principio secondo cui la necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione, la quale è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima, in questo caso per completa assenza dei condòmini, e la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condòmini, i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell’assemblea, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida.
Peraltro, i condòmini erano edotti del fatto che si stavano riunendo in seconda convocazione, come espressamente verbalizzato, cosicché, in difetto di contestazioni dei condòmini al riguardo, deve ritenersi provato il presupposto di validità della seconda convocazione, stante la presenza di undici partecipanti, su un totale di diciannove condòmini, di cui sette presenti e quattro per delega, rappresentanti 521,27 millesimi del valore, con conseguente raggiungimento del quorum deliberativo previsto per legge.
Chiarito in modo netto, quindi, il perimetro della legittimazione a far valere il vizio di omessa convocazione e, correlativamente, chiariti i limiti delle censure spendibili dal condòmino che risulti invece regolarmente convocato.
In particolare, quanto ai motivi relativi alla dedotta omessa convocazione di altri aventi diritto e alla pretesa inefficacia della delibera (anche per asserita carenza dei quorum), va valorizzato, in fatto, il verbale dell’assemblea che indicava la celebrazione in seconda convocazione, l’elezione di presidente e segretario, nonché la presenza di undici partecipanti (tra presenti e delegati) rappresentanti 521,27 millesimi, verbale che peraltro era stato comunicato via PEC al condòmino che ha impugnato la delibera.
In generale, quindi, l’omessa convocazione di un condòmino integra un vizio di annullabilità, non di nullità, e che l’azione di annullamento è riservata al soggetto nel cui interesse la legge la prevede, con conseguente difetto di legittimazione del partecipante regolarmente convocato a dolersi della pretermissione altrui.

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