Confermate le agevolazioni prima casa nonostante il trasferimento della residenza all’estero

Dall’Agenzia delle Entrate chiariscono che se l’acquirente dell’immobile ha soddisfatto le condizioni previste dalla normativa per l’ottenimento dei benefici prima casa, allora lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile non comporta la decadenza dall’agevolazione

Confermate le agevolazioni prima casa nonostante il trasferimento della residenza all’estero

Salve le agevolazioni prima casa per il proprietario di un immobile in Italia che, però, successivamente all’acquisto trasferisce la propria residenza all’estero. Il cittadino sostiene di avere rispettato i paletti imposti dalla normativa e di poter perciò usufruire dell’imposta di registro nella misura del 2% per l’acquisto della prima casa, in quanto ha trasferito la residenza all’estero entro 18 mesi dal rogito. Nello specifico, egli riporta di aver acquistato, nel marzo del 2020, un appartamento in un Comune italiano versando l’imposta di registro nella misura pari al 2% sul valore catastale dell’immobile e trasferendo la residenza – per immigrazione da un altro Paese – in quel Comune nell’ottobre del 2020 e di avere successivamente disdetto la propria residenza italiana presso il Comune nell’aprile del 2021 per emigrazione in un altro Paese, perché a causa della pandemia da COVID-19 il centro dei suoi interessi vitali rimarrà in tale Paese per diversi anni. Dall’Agenzia delle Entrate chiariscono che le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa spettano all’acquirente, anche non residente, qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla normativa. Di conseguenza, se l’acquirente ha soddisfatto quelle condizioni, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione. (Risposta del 1° agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate)

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