Contributo unificato tributario: applicazione per ognuno degli atti oggetto di impugnazione
I giudici precisano che il ricorso o l’appello relativo alle intimazioni di pagamento comprendono anche l’impugnazione delle ingiunzioni di pagamento

Il contributo unificato tributario si applica per ognuno degli atti oggetto di impugnazione. E ciò vale anche per il ricorso e l’appello relativo alle intimazioni di pagamento, poiché essi comprendono anche l’impugnazione delle ingiunzioni di pagamento, quali atti prodromici. Il riferimento normativo, spiegano i giudici, è il decreto legislativo numero 546 del 31 dicembre 1992. In base a quanto indicato, difatti, nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato anche in Appello, con conseguente applicazione del contributo unificato tributario per ognuno degli atti oggetto di impugnazione. Nello specifico, poi, il ricorso o l’appello relativo alle intimazioni di pagamento comprendono anche l’impugnazione delle ingiunzioni di pagamento, quali atti prodromici. E la circostanza che gli atti (di riscossione e i relativi atti presupposti) siano contestualmente autonomamente impugnabili e, sotto il profilo procedurale, interdipendenti, non fa venir meno la loro assoggettabilità individuale al contributo unificato, laddove l’impugnazione è espressamente riferita agli atti prodromici. (Sentenza del 24 maggio 2022 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila)