Danno da mancato ottenimento di frequenze televisive: il comportamento anomalo tenuto comporta una riduzione del risarcimento
Rilevante anche il fatto che una società assuma un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia della normalità e si caratterizza per essere un rischio anormale o anomalo

In materia di risarcimento del danno per mancato ottenimento di frequenze televisive il comportamento omissivo del danneggiato va valutato con attenzione al fine di appurare se esso risulti idoneo a costituire causa esclusiva o si ponga quale mera concausa dell’evento lesivo. Si tratta di un’indagine da affrontare caso per caso. Se è vero, infatti, che non ogni comportamento genericamente imprudente può essere fonte di responsabilità per il danneggiato, non può escludersene la rilevanza come fattore concausale del danno, ogni qual volta il soggetto assuma un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia della normalità, e si caratterizza per essere un rischio anormale o anomalo. Ciò impone, nel caso preso in esame dai giudici, una diminuzione delle somme spettanti a titolo risarcitorio, che va commisurata in via equitativa in misura pari al 50% di quanto dovuto, tenuto conto degli obblighi di condotta violati, della gravità delle violazioni e della durata nel tempo delle omissioni imputabili alle società che hanno diritto a un ristoro economico per il mancato ottenimento di frequenze televisive. (Sentenza 4099 del 24 maggio 2022 del Consiglio di Stato)