Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Una volta accertate le condizioni per la revoca dell’assegno, non vi è alcun interesse a verificare se e in che termini in epoca antecedente all’iniziativa giudiziale si erano o meno realizzate le condizioni per una riduzione del contributo di mantenimento del figlio
Respinta la tesi difensiva, mirata a catalogare i fatti come mero incauto acquisto. Decisivo un dettaglio: i beni contraffatti acquistati erano inequivocabilmente destinati alla vendita