Divorzio: possibile ottenere una percentuale del ‘TFR’ dell’altro coniuge

Fondamentale però che la domanda di divorzio sia stata proposta prima della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto da parte dell’ex coniuge

Divorzio: possibile ottenere una percentuale del ‘TFR’ dell’altro coniuge

Il coniuge divorziato (e titolare di assegno divorzile) ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge se la domanda di divorzio è stata proposta prima della maturazione del diritto al ‘trattamento di fine rapporto’ da parte dell’ex coniuge. Ciò perché è sufficiente che il diritto al trattamento sussista al momento della decisione, anche se non ancora percepito, a patto che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta dopo la proposizione della domanda di divorzio.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 15402 del 9 giugno 2025 della Cassazione), i quali hanno dato ragione ad una donna, riconoscendone il diritto di beneficiare della quota del ‘TFR’ incamerato dall’ex marito.
In prima battuta, viene richiamata la normativa, laddove sancisce che il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è, sottolineano i giudici, che il richiedente sia titolare dell’assegno divorzile – o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall’attribuzione dell’assegno divorzile) – al momento in cui l’ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione del ‘TFR’.
La ratio della norma è, quindi, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile. La finalità è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato.
Per quanto concerne la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge, essa va verificata al momento in cui nasce, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro. Come noto, tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro, e, insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, viene ad esistenza anche il diritto dell’ex coniuge, se titolare dei requisiti necessari, a percepire una sua quota.
Non è, però, necessario, precisano i giudici, che l’importo su cui calcolare la quota sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione.
Resta fermo, allo stesso tempo, che la percezione del ‘TFR’ da parte dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizione della domanda di divorzio, non potendo, pertanto, considerarsi le anticipazioni del ‘TFR’ percepite durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi.

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