Documento di accompagnamento di prodotti ortofrutticoli: legittima la sanzione per l’errata indicazione del Paese di origine
Doveroso indicare il nome e il Paese di origine dei prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne siano già riportate a caratteri visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi

Per i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati il controllo di conformità alle norme di commercializzazione non impone al detentore di tali prodotti di emettere un documento di accompagnamento. Tuttavia, quando tale detentore emette un siffatto documento, egli deve, in tutte le fasi di commercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il Paese di origine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne siano già riportate a caratteri visibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emesse dal fornitore di tali prodotti. Questo il chiarimento fornito dai giudici comunitari in merito a una controversia che ha avuto origine in Italia e ha riguardato una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Agecontrol – l’agenzia nazionale italiana per i controlli di conformità degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione – a motivo dell’errata indicazione del Paese di origine di prodotti ortofrutticoli, commercializzati da una società, riportata su due documenti di accompagnamento di tali prodotti. (Sentenza del 1° agosto 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)