Esposizione alle radiazioni per esami medici: necessaria la presenza del radiologo
Confermate le linee guida decise dal Ministero della Salute. Inutile l’opposizione della Regione Veneto
Confermate dai giudici le linee guida decise dal Ministero della Salute in materia di procedure inerenti alle pratiche radiologiche clinicamente sperimentate e mirate, in sostanza, a garantire protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connessi alle esposizioni mediche. Inutile l’opposizione da parte della Regione Veneto. I giudici sottolineano che il Ministero non ha fornito indicazioni di carattere tecnico sulla esecuzione delle pratiche radiologiche, bensì ha adottato prescrizioni che, tra l’altro, limitano la possibilità di ricorrere a forme di telemedicina per assicurare la partecipazione a distanza del medico radiologo. Respinta la tesi proposta dalla Regione Veneto, secondo cui il Ministero della Salute ha inciso sulla competenza organizzativa dalla Regione ed in specie sul modello organizzativo adottato dal Veneto, che prevede la telegestione e la telerefertazione degli esami radiologici eseguiti nelle strutture periferiche. In sostanza, le esposizioni mediche alle radiazioni ionizzanti devono essere effettuate sotto la responsabilità clinica del medico radiologo specialista, a cui compete la responsabilità della scelta delle metodologie e delle tecniche idonee a ottenere il maggior beneficio clinico, in quanto unico soggetto in grado di valutare anche la possibilità di utilizzare tecniche alternative. (Sentenza 11242 del 24 agosto 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)