Esposto contro un finanziere: il privato cittadino non può accedere agli atti del procedimento disciplinare
Richiesta accoglibile, precisano i giudici, solo se il privato cittadino riesce a dimostrare la effettiva necessità di ottenere tali documenti per curare i propri interessi giuridici

Il privato cittadino che ha presentato un esposto al Comando della Guardia di Finanza per fatti illeciti che un finanziere avrebbe compiuto nei suoi confronti non ha diritto di accedere agli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del finanziere. Sempre che, però, egli non riesca a dimostrare la effettiva necessità di ottenere tali documenti per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nella vicenda presa in esame dai giudici, in particolare, è emerso che il privato cittadino non ha chiarito né spiegato come l’eventuale rilievo disciplinare della condotta del finanziarie possa essere utile per proporre un’azione di risarcimento, anche considerato, osservano i giudici, che tale condotta è maturata all’interno di un rapporto tra privati cittadini nell’ambito del quale lo status di militare di uno dei soggetti coinvolti risulta irrilevante. Respinta legittimamente, quindi, la tesi sostenuta dal privato cittadino, che ha supportato la propria richiesta di accesso dichiarando di essere titolare di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza degli atti, interesse derivante, a suo dire, dalla sua dichiarata intenzione di adire l’autorità giudiziaria civile per i medesimi fatti denunciati nella sede disciplinare nei confronti del signor finanziere e al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti. (Sentenza 2225 del 9 agosto 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia)