Fallimento della società in accomandita semplice: cartelle di pagamento da recapitare sia al curatore che alla persona del fallito
Non possono computarsi ai danni del soggetto fallito le notifiche delle cartelle effettate nei confronti del curatore

A fronte del fallimento di una società in accomandita semplice, fallimento poi esteso al socio accomandatario, le cartelle di pagamento devono essere notificate tanto al curatore, quanto alla persona del fallito. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 22 gennaio 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte). I magistrati precisano poi che la conoscenza di un atto che implica il decorso del termine di decadenza per la sua impugnazione è solo quella che deriva dalla ricezione integrale dello stesso atto e non può, per ragioni di certezza giuridica e di contemperamento di esigenze, derivare dalla notifica di altri e diversi atti (cioè, altre intimazioni di pagamento) che si limitano a richiamarlo. Ne consegue l’illegittimità dell’intimazione, fatta salva la facoltà dell’amministrazione, ove ancora in termini, di procedere nuovamente alla notifica degli atti impositivi. Il contenzioso ha avuto origine dalla intimazione di pagamento con cui l’Agente della Riscossione ha chiesto imposto ad un uomo, socio accomandatario di una ‘s.a.s.’ dichiarata fallita, il pagamento di una somma complessiva di poco superiore a 7.000.000 di euro, portata da quindici cartelle aventi ad oggetto il pagamento di vari tributi erariali. Tali cartelle erano state notificate al curatore della ‘s.a.s.’. Per i giudici tributari, però, è palese il difetto di notifica delle cartelle opposte al socio fallito. Ciò alla luce del principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, sebbene l’ente impositore od il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell’ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale. Tradotto in soldoni: la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis, sicché, in caso di notifica a quest’ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell’atto successivo che gli è stato notificato, sia – qualora ne abbia ancora interesse – contestare anche la validità e fondatezza dell’atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l’atto successivo. Da ciò consegue che, nella vicenda in esame non possono computarsi ai danni del soggetto fallito le notifiche delle cartelle effettate nei confronti del curatore, il che comporta, sotto tale profilo, la nullità dell’ingiunzione impugnata, alla stregua del principio secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Ragionando in questa ottica, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la conoscenza di un atto che implica il decorso del termine di decadenza per la sua impugnazione è quella che deriva dalla ricezione integrale di tale atto e non può, per evidenti ragioni di certezza giuridica e di contemperamento di esigenze, derivare dalla notifica di altri e diversi atti (cioè altre intimazioni di pagamento) che si limitano a richiamare l’atto non notificato. Da ciò deriva che, ferma restando la facoltà dell’amministrazione, ove ancora in termini, di procedere nuovamente alla notifica degli atti impositivi, la parziale illegittimità dell’intimazione impugnata, permanendone l’efficacia in relazione alle cartelle esattoriali non oggetto di contestazione. Evidente, quindi, nella vicenda presa in esame, l’integrale illegittimità dell’intimazione di pagamento nei confronti del socio fallito, mantenendo essa la sua efficacia quanto alle cartelle non oggetto di contestazione.