Fondo sottratto all’attività venatoria: sufficienti anche le ragioni etiche

Ammissibile la richiesta del proprietario, a patto però che tale sottrazione non sia di ostacolo alla pianificazione faunistico-venatoria

Fondo sottratto all’attività venatoria: sufficienti anche le ragioni etiche

Possibile per il proprietario di un fondo chiedere e ottenere che per ragioni etiche il suo terreno venga sottratto all’attività venatoria.
Questo il pronunciamento dei giudici (sentenza numero 895 del 3 febbraio 2026 del Consiglio di Stato) alla luce del contenzioso sorto in Emilia-Romagna.
Protagonista della peculiare vicenda è una donna, la quale, in comproprietaria di alcuni fondi, chiede alla Regione, a fine dicembre del 2018, la sottrazione dei suoi terreni agricoli all’attività venatoria, e motiva tale istanza facendo riferimento al diritto all’obiezione di coscienza, essendo l’attività venatoria in contrasto, spiega, con le sue radicate convinzioni etiche e morali.
Dalla Regione, però, arriva una risposta negativa. Ciò per due ragioni: in primo luogo, i fondi non presenta colture definibili ad alta specializzazione, e, in ogni caso, non sono state descritte né dimostrate le specifiche motivazioni che rendono tali colture vulnerabili all’attività venatoria; in secondo luogo, la sottrazione richiesta ostacolerebbe l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, essendo il fondo in oggetto ricadente in area vocata alla presenza di ungulati, che richiede grande attenzione e continua gestione nel tempo, al fine di limitare la loro naturale espansione verso le aree agricole adiacenti, con conseguenti ingenti danni alle attività agricole, vanificando gli obiettivi gestionali del ‘Piano faunistico venatorio regionale’; in terzo luogo, la motivazione di carattere etico non è annoverata fra quelle che, secondo la vigente disciplina regionale, possono fondare la richiesta di sottrazione del fondo alla caccia.
Per i magistrati amministrativi, però, la posizione assunta dalla Regione è illegittima. Nello specifico, e ampliando l’orizzonte, in materia di sottrazione dei fondi allattività venatoria, sono illegittime le disposizioni regionali che restringono, introducendo casi tassativi e ulteriori condizioni, le ipotesi in cui il proprietario può chiedere la chiusura del fondo alla caccia. E, più nel dettaglio, la normativa statale e la legge regionale della Emilia-Romagna prevedono, difatti, che la richiesta del proprietario del fondo debba essere accolta ogniqualvolta non ostacoli lattuazione del piano faunistico‑venatorio, senza ulteriori limiti, e consentono, in particolare, la sottrazione anche per motivi etici e morali, proprio come nella vicenda in esame.
In generale, normativa nazionale alla mano,
la richiesta di sottrazione del fondo all’attività venatoria è accolta, tra l’altro, se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, e la legge della Regione Emilia-Romagna prevede che è possibile pronunciarsi sull’istanza di sottrazione del terreno, con possibilità di accoglimento se essa non ostacola il piano faunistico-venatorio e negli altri casi ivi previsti.
In pratica, il legislatore ha contemperato direttamente l’interesse del proprietario alla sottrazione del proprio fondo all’attività venatoria e gli interessi perseguiti dalla pianificazione faunistico-venatoria, e in questo quadro l’interesse del proprietario è assicurato nei limiti in cui non sia di ostacolo all’attuazione del piano faunistico-venatorio. Di conseguenza, deve ritenersi illegittima la delibera con cui la Regione consente l’accoglimento dell’istanza di sottrazione del fondo solo in presenza di casi tassativi, in contrasto con la normativa nazionale che permette invece, in via generale, la sottrazione del fondo su richiesta del proprietario alla sola condizione negativa che tale sottrazione non sia di ostacolo alla pianificazione faunistico venatoria e, quindi, anche per le per ragioni etiche e morali.

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