Il dipendente comunale con mansioni superiori ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive

È previsto il diritto al pagamento della differenza di retribuzione tra il trattamento economico iniziale designato per la categoria d'appartenenza rispetto a quello iniziale della categoria in cui è classificato il lavoratore

Il dipendente comunale con mansioni superiori ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive

Il caso origina dal ricorso di una dipendente comunale che affermava di aver svolto mansioni appartenenti alla categoria superiore D, nonostante fosse classificata nella categoria C. Il datore di lavoro è stato condannato al pagamento delle differenze retributive, le quali dovevano essere quantificate in un successivo processo separato.

Una volta che la sentenza è diventata definitiva e il Comune non ha provveduto al pagamento, la lavoratrice si è rivolta nuovamente al Tribunale, ottenendo un decreto ingiuntivo per un totale di € 21.016,14, riguardante differenze di stipendio, straordinari e indennità per il ruolo di responsabile di un'unità operativa.

Il Comune ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo, la quale è stata accolta dal Tribunale dopo aver svolto una perizia tecnica. Questa perizia ha escluso l'esistenza di differenze retributive a favore della lavoratrice in virtù del fatto che aveva svolto mansioni superiori. La Corte d'Appello ha successivamente confermato la decisione del Tribunale.

A seguito di ciò, la dipendente ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando, tra le varie questioni, la presunta violazione di norme di diritto e degli accordi collettivi di lavoro nazionali. I Giudici hanno accolto il ricorso, specificando che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si interpreta nel senso che il lavoratore incaricato di mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto al pagamento della differenza tra il trattamento economico previsto per quella categoria superiore e quello della categoria di inquadramento, oltre a quanto già percepito per la sua posizione economica e, se del caso, come retribuzione di anzianità.

In conclusione, la causa è stata rimandata ai giudici di merito per ulteriori valutazioni (Cass. n. 22958 del 20 agosto 2024).

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