Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile verso la funzione religiosa richiede il relativo titolo urbanistico-edilizio

Necessario, in generale, l’accertamento di un effettivo e concreto impatto urbanistico dell’attività esercitata

Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile verso la funzione religiosa richiede il relativo titolo urbanistico-edilizio

Le disposizioni urbanistico-edilizie che disciplinano l’insediamento dei luoghi di culto non sono applicabili automaticamente in ragione del mero svolgimento di attività religiose all’interno di un immobile, ma presuppongono l’accertamento di un effettivo e concreto impatto urbanistico dell’attività esercitata, idoneo a incidere sull’assetto del territorio e sul carico dei servizi pubblici. A tali fini assume carattere decisivo la distinzione tra luogo destinato all’esercizio pubblico del culto, assimilabile alle opere di urbanizzazione secondaria, e luogo privato di riunione o preghiera, riservato a una cerchia limitata di aderenti, privo di significativa incidenza sul carico urbanistico.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 5534 del 9 luglio 2026 de Consiglio di Stato), i quali,  alla luce del contenzioso sorto tra un Comune lombardo ed un’associazione religiosa, aggiungono che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile verso la funzione religiosa richiede il relativo titolo urbanistico-edilizio quando comporti un effettivo incremento del carico urbanistico, desumibile, tra l’altro, dal periodico afflusso di un numero rilevante di persone e dal conseguente aggravio della viabilità, della sosta e dei servizi pubblici.

Pertanto, è illegittimo il provvedimento con cui il Comune inibisce l’utilizzo associativo di un immobile sul presupposto della sua destinazione a luogo di culto, qualora l’amministrazione non abbia previamente accertato, mediante adeguata istruttoria, l’effettiva natura dell’attività svolta e la concreta esistenza di un aggravio del carico urbanistico. E la libertà di culto garantita dalla Costituzione non può essere invocata per giustificare una destinazione urbanistica dell’immobile diversa da quella legittimamente impressa dagli strumenti urbanistici e dalla disciplina edilizia vigente, né per sottrarsi all’osservanza dei vincoli che regolano le attività aventi rilevanza pubblica sul territorio.
Cambiando fronte, non è inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che vieta l’utilizzazione di un immobile quale luogo di culto per omessa impugnazione delle corrispondenti disposizioni urbanistiche, qualora l’applicabilità di tali disposizioni dipenda da una preventiva verifica della concreta rilevanza urbanistica dell’attività esercitata nell’immobile.
Analizzando la specifica vicenda, sono stati valorizzati gli accertamenti comunali, dai quali è emersa la presenza periodica di oltre duecento partecipanti alle attività religiose svolte nell’immobile, quanto all’inibizione dell’utilizzo dell’immobile quale luogo di culto. Legittima, quindi, la contestazione relativa all’uso dell’immobile come luogo di culto incompatibile con la destinazione urbanistica.
In generale, l’operatività della disciplina urbanistico-edilizia in materia di luoghi di culto presuppone la presenza di un effettivo e concreto impatto urbanistico dell’attività svolta, idoneo a incidere sull’assetto del territorio e sul carico dei servizi pubblici. Ne consegue che le disposizioni pianificatorie invocate dall’amministrazione non possono trovare applicazione in modo automatico e indifferenziato a qualsiasi locale nel quale si svolgano attività religiose, dovendo previamente accertarsi se l’immobile presenti le caratteristiche di una vera e propria attrezzatura religiosa di interesse pubblico o, invece, costituisca un luogo privato di riunione e preghiera privo di rilevanti ricadute urbanistiche. In assenza di tale verifica preliminare, non può ritenersi integrato il presupposto applicativo delle richiamate disposizioni urbanistiche.
La disciplina urbanistica dei luoghi di culto deve essere interpretata ed applicata, poi, in modo coerente con i principi costituzionali di libertà religiosa e di libertà associativa. In tale prospettiva, le disposizioni urbanistiche che subordinano il mutamento di destinazione d’uso al rilascio di un titolo edilizio non possono essere applicate in maniera meramente formale, sulla base della sola circostanza che in un immobile si svolgano attività religiose. Pertanto, nella vicenda in esame, il provvedimento comunale è legittimo nella parte in cui statuisce l’incompatibilità dell’uso religioso dell’immobile con la destinazione urbanistica dell’area. Ciò anche perché la libertà di culto non può essere invocata per giustificare una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia. E, in effetti, la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto – in cui praticare liberamente i riti religiosi espressione della libertà di culto –, presentando un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato, deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane.
E la libertà di culto non può essere invocata per sottrarsi al rispetto della cornice normativa di rango primario e secondario e dei vincoli cui le attività umane di rilevanza pubblica sono astrette a salvaguardia della convivenza civile tra i consociati e, in particolare, per giustificare una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato – nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia.
In tale ordine di idee, poi, va precisato che il carico urbanistico correlato a un luogo di culto non può considerarsi omogeneo a quello di un’attività commerciale, in assenza di qualsivoglia riscontro e, soprattutto, pianificazione programmatoria a monte. E il sovraffollamento è elemento sufficiente a ritenere l’aumento del carico urbanistico e del fabbisogno di servizi, circostanza che avrebbe reso necessario l’ottenimento del titolo edilizio per il cambio di destinazione e che, in mancanza, giustifica di per sé l’emanazione dell’ordine di ripristino.

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