Impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti e rinnovo delle autorizzazioni: possibile una ulteriore verifica della compatibilità urbanistica e ambientale

I giudici fanno chiarezza, non avendo il legislatore precisato se, ai fini del rinnovo dei titoli autorizzatori per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’amministrazione debba o possa verificare la compatibilità urbanistica e ambientale della attività di cui è richiesto il rinnovo

Impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti e rinnovo delle autorizzazioni: possibile una ulteriore verifica della compatibilità urbanistica e ambientale

In sede di rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dev’essere riconosciuta alla pubblica amministrazione, in base al quadro normativo esistente ed alla ratio delle norme attributive dei relativi poteri, la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica ed ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’articolo 41 della Costituzione), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente.
Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 7532 del 25 settembre 2025 del Consiglio di Stato) alla luce del contenzioso sorto a seguito della determinazione dirigenziale di ‘Roma Capitale’ con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo delle autorizzazioni relative all’impianto di gestione dei rifiuti avanzata da una società titolare di un complesso produttivo per la gestione dei rifiuti inerti, complesso costituito da una discarica per rifiuti inerti, da un impianto per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e da un impianto per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo.
Di norma, l’autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile, ricordano i giudici. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso, l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.
Il legislatore non ha precisato, però, se, ai fini del rinnovo dei titoli autorizzatori per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’amministrazione debba o possa verificare la compatibilità urbanistica e ambientale della attività di cui è richiesto il rinnovo.
Su tale questione i giudici prendono posizione, osservando che, in base ad una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti in materia e tenendo conto della ratio delle norme attributive dei relativi poteri alla pubblica amministrazione, anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni come quelle originariamente rilasciate alla società, debba essere riconosciuta alla amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’articolo 41 della Costituzione), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente.
Oltre a ciò, non può essere condivisa la tesi della società, che rivendica il diritto alla continuità dell’attività precedentemente autorizzata, tenendo conto del fatto che l’attività di discarica per rifiuti inerti non è mai stata esercitata in passato.

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