Impossibile rinunciare al bonus prima casa a dieci anni dall’acquisto immobiliare
Censurato il contribuente che ha provato così a usufruire delle agevolazioni per l’appartamento acquistato in epoca recente

Impossibile per il contribuente acquirente di un immobile ottenere i cosiddetti benefici prima casa con la mera rinuncia all’identica agevolazione già usufruita per un precedente immobile. Ciò anche alla luce del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio. Nella vicenda presa in esame dai giudici, peraltro, la dichiarazione abdicativa è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare per il quale il contribuente aveva fruito del beneficio. Ciò è avvenuto quando il fatto generatore dell’agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto. Inammissibile, chiariscono i giudici, è la rinuncia a un beneficio già fruito da oltre un decennio. A nulla rileva che il contribuente abbia, molti anni dopo, dichiarato di aver (illegittimamente) usufruito dell’agevolazione e sostanzialmente di rinunciarvi e che l’amministrazione finanziaria abbia accettato i relativi versamenti. (Sentenza 4600 del 14 febbraio 2022 della Cassazione)