Marito vessa la moglie: condannato per maltrattamenti anche vi è stata la loro separazione

Per i magistrati va tenuto presente che la separazione è condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione

Marito vessa la moglie: condannato per maltrattamenti anche vi è stata la loro separazione

Marito e moglie separati: le vessazioni compiute da lui ai danni di lei sono comunque maltrattamenti.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 7359 del 24 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da quanto successo in provincia di Roma
A finire nei guai è un uomo, denunciato dalla moglie per presunti maltrattamenti ai suoi danni. Il riferimento è, nello specifico, a vessazioni, minacce e aggressioni compiute dall’uomo, anche da ubriaco, nei confronti della consorte.
Il quadro probatorio – riferito ad un arco temporale compreso tra febbraio 2012 e giugno 2013 – è chiarissimo per i giudici di merito, e così l’uomo sotto processo si ritrova condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Proprio alla luce del periodo di tempo preso in esame dai giudici, la difesa sostiene non si possa parlare di maltrattamenti in famiglia. Ciò perché la convivenza tra l’uomo e la donna è cessata nel mese di ottobre del 2011 e ciò impedisce, secondo il legale, di potere ravvisare – tra i protagonisti della vicenda – l’esistenza di quei vincoli familiari che assumono rilievo ai fini dell’applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia.
Secondo il legale, quindi, a fronte dei presunti comportamenti dell’uomo, è più logico ipotizzare il reato di stalking.
La visione difensiva viene respinta in toto, però, dai magistrati di Cassazione, i quali confermano in via definitiva la condanna dell’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Tema centrale è la non configurabilità, secondo la difesa, del delitto di maltrattamenti relativamente agli episodi – ritenuti maltrattanti – avvenuti dopo l’interruzione della convivenza l’uomo e la donna.
In premessa, però, i giudici di terzo grado sottolineano un dettaglio non secondario: l’uomo è finito sotto processo per i maltrattamenti compiuti non solo in danno della moglie ma anche in danno delle figlie, rispetto alle quali il mero fatto della interruzione della convivenza non può assumere rilievo, posto che l’interruzione della convivenza con le figlie non fa certo venire meno il legame di natura familiare.
Analoga conclusione, però, deve essere raggiunta, secondo i giudici di Cassazione, anche con riferimento al delitto contestato come commesso in danno della moglie. Infatti, a tale riguardo, va evidenziato che all’epoca dei fatti l’uomo e la donna erano tra loro coniugati, e non risulta che sia stato pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio.
A fronte di tali elementi, va applicato il principio secondo cui integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge se tali condotte, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta persona della famiglia fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.
Per maggiore chiarezza, poi, i magistrati aggiungono un ulteriore principio: la separazione è condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione.

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