‘NASPI’ da restituire anche se vi è stata la simulazione di un rapporto di lavoro subordinato
All’istituto previdenziale basta dimostrare l’avvenuta formale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere dal beneficiario della ‘Naspi’ la restituzione del trattamento corrispostogli

Alla luce della regola secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della ‘Naspi’ obbliga il lavoratore a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, egli non può provare nei confronti dell’’INPS’ l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato per sottrarsi all’obbligo di restituzione.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 1445 del 21 gennaio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che, invece, l’’INPS’ può sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere dal beneficiario della ‘Naspi’ la restituzione del trattamento corrispostogli.
Nella specifica vicenda è in ballo la pretesa creditoria fatta valere dall’’INPS’ nei confronti ei un uomo e riguardante la restituzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità che egli aveva percepito in luogo della ‘Naspi’.
Irrilevante, secondo i giudici, la precisazione fatta dal lavoratore, ossia che l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato ha avuto luogo solo al fine di svolgere in via eccezionale ed occasionale una prestazione da lui abitualmente svolta come lavoratore autonomo e piccolo imprenditore.
Per essere ancora più chiari, il lavoratore ha spiegato che la stipulazione del contratto di lavoro subordinato con inquadramento di dipendente come operaio montatore era dipesa dal fatto che un pari intervento in qualità di impresa o lavoratore autonomo avrebbe richiesto una lunga procedura burocratica di adeguamento rispetto agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove l’inquadramento come dipendente gli ha permesso di procedere all’immediato intervento presso il cantiere, e ciò in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa nei confronti di ‘INPS’, ‘INAIL’ e ‘Casse edili’.
Ampliando l’orizzonte, per i giudici, che il legislatore abbia considerato l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato come circostanza da cui desumere presuntivamente l’insussistenza del presupposto dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per favorire il quale il beneficio dell’incentivo è stato concesso, è affermazione che, invero, attiene all’interpretazione della mens legis e, segnatamente, della ratio della previsione legale concernente la perdita del beneficio in questione, ma nulla ha a che vedere con la possibilità che, una volta instaurato un rapporto di lavoro subordinato, il beneficiario dell’incentivo possa provarne contro l’’INPS’ l’avvenuta simulazione allo scopo di sottrarsi all’obbligo di restituirlo.
Difatti, la simulazione non può essere opposta ai terzi che hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto e che siano titolari di una situazione giuridica che sia connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall’accordo simulatorio, nel senso che potrebbe venir meno o diminuire nella sua consistenza in conseguenza del discoprimento della simulazione e della conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente tra le parti dell’accordo simulatorio, e ciò vale, precisano i giudici, anche con riguardo alla vicenda in esame, non potendo dubitarsi che l’’INPS’ sia terzo rispetto al contratto di lavoro stipulato tra le parti e sia titolare di pretese (in specie, di carattere restitutorio) che verrebbero ad essere compromesse laddove si consentisse alle parti di poter provare nei suoi confronti la simulazione.