Niente giudizio di compatibilità paesaggistica se l’intervento preso in esame non ne consente l’autorizzazione

Il cosiddetto accertamento di conformità non può essere subordinato all’esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nell’alveo della legalità

Niente giudizio di compatibilità paesaggistica se l’intervento preso in esame non ne consente l’autorizzazione

Legittima la decisione della pubblica amministrazione che, a fronte della richiesta di rilascio di un’autorizzazione paesaggistica, se verifica preliminarmente che l’intervento ne è escluso, ritiene di non dovere effettuare alcun giudizio di compatibilità paesaggistica. I giudici chiariscono che il cosiddetto accertamento di conformità non può essere subordinato all’esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nei canoni legali, ponendosi ciò in contrasto con gli elementi strutturali dell’istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica. Confermato perciò, nella vicenda in esame, il no a una istanza di autorizzazione paesaggistica per un cambio di destinazione d’uso, previa demolizione, di un preesistente manufatto, ossia una baracca in lamiera. Decisiva la constatazione, precisano i giudici, che la richiesta è stata avanzata a corredo di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante rispetto alle prescrizioni contenute nella concessione in sanatoria. (Sentenza 6180 del 18 luglio 2022 del Consiglio di Stato)

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