Personale militare: il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso a decorrere dalla data che chiude il processo penale

Necessario garantire la correttezza e la completezza della valutazione in sede disciplinare di tutti i fatti che hanno formato oggetto di giudizio penale

Personale militare: il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso a decorrere dalla data che chiude il processo penale

Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione. La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge. In definitiva, ciò che le norme intendono tutelare, per il tramite dell’attesa della definizione del giudizio penale, sia nell’interesse pubblico che nell’interesse del dipendente, è la correttezza e la completezza della valutazione in sede disciplinare di tutti i fatti che hanno formato oggetto di giudizio penale. Tale finalità verrebbe evidentemente frustrata laddove si affermasse l’esigenza di instaurare singoli procedimenti disciplinari per ciascun fatto, a mano a mano che questi siano definiti in sede penale. (Sentenza 14 del 13 settembre 2022 del Consiglio di Stato)

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