Post inneggianti a Mussolini: pericolo di ricostituzione del partito fascista se l’autore è un pubblico ufficiale

Per i giudici è impossibile ignorare le peculiari caratteristiche dell’uomo, che invece vanno riconosciute alla stregua di un elemento di rafforzamento del pericolo di ricostituzione del partito fascista

Post inneggianti a Mussolini: pericolo di ricostituzione del partito fascista se l’autore è un pubblico ufficiale

Post on line inneggianti a Mussolini e Hitler: se l’autore è un pubblico ufficiale, vi è pericolo di ricostituzione del partito fascista. Questo il principio applicato dai giudici (sentenza numero 3351 del 27 gennaio 2025 della Cassazione) per legittimare la condanna definitiva di un sottufficiale delle Capitanerie di Porto finito nei guai per messaggi e simboli condivisi on line tramite ‘Facebook’. Per i giudici è impossibile ignorare le peculiari caratteristiche dell’uomo, che invece vanno riconosciute alla stregua di un elemento di rafforzamento del pericolo di ricostituzione del partito fascista, in considerazione della sua qualità di pubblico ufficiale e di ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla tutela dei confini marini dello Stato. Dato certo è il contenuto dei messaggi condivisi on line dal sottufficiale delle Capitanerie di Porto e la loro astratta idoneità apologetica e di esaltazione dei regimi fascista e nazista, con tanto di simboli, espressioni e richiami specifici alle ideologie di fascismo e nazismo e alle azioni violente da essi poste in essere, come deportazione ed eliminazione fisica degli stranieri. Esemplari, a questo proposito, le immagini di proiettili di grosso calibro con l’espressione “sono arrivati i vaccini obbligatori per i clandestini” e l’immagine di una locomotiva con la svastica, accompagnata dalla frase “la locomotiva è pronta”. Senza dimenticare, poi, «vessilli dell’aquila romana; la scritta “buona domenica fascista”; l’immagine di Hitler che, idealmente dialogando con

il Ministro dell’Interno in carica che si domandava come risolvere il problema della immigrazione clandestina, innalza l’indice a pugno chiuso; l’immagine del ‘giuramento del fascista’; l’espressione, con l’effige di Mussolini, “quando l’ingiustizia diventa legge, la ribellione diventa dovere”. Eppure, osservano i magistrati, la difesa sostiene la mancanza di idoneità dei post condivisi on line a rappresentare il pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista. Ma questa tesi non può reggere, poiché l’uomo, sottufficiale delle Capitanerie di Porto, costituiva, in quanto pubblico ufficiale e rappresentante delle forze dell’ordine, un soggetto particolarmente credibile e affidabile nella prospettiva dei soggetti che con lui interagivano tramite il social network. E, poi, il mezzo impiegato, caratterizzato da un profilo personale ma pubblico, costituisce uno strumento formidabile di diffusione verso un numero indiscriminato di soggetti, anche attraverso la metodica delle citazioni e dei richiami o rimandi. Difatti, i post e le pubblicazioni oggetto del processo sono stati numerosi e reiterati, sicché affatto estemporanei e, dunque, idonei a persuadere i ‘followers’, e, viene aggiunto, la continua adesione manifestata all’epoca dalle persone al materiale pubblicato dall’uomo dimostra, per un verso, il concreto effetto conseguito dall’apologia e, per altro verso, l’ulteriore perniciosità della esaltazione fascista e razzista derivanti dal sostegno offerto e ottenuto dal pubblico nonché dalla crescente consapevolezza di non essere isolati nel predicare tali violente e razziste convinzioni. I magistrati ribadiscono poi il principio secondo cui il reato di apologia del fascismo postula una condotta di propaganda ed esaltazione in concreto idonea a procurare adesioni e consensi funzionali alla ricostituzione del disciolto partito fascista. Ragionando in questa ottica, non vi sono dubbi sull’idoneità in concreto della condotta del pubblico ufficiale a porre il rischio di ricostituzione del partito fascista». Ciò anche perché, legittimamente, le peculiari caratteristiche dell’uomo sono state riconosciute alla stregua di un elemento di rafforzamento del pericolo di ricostituzione del partito fascista, in considerazione della sua qualità di pubblico ufficiale. Analogamente, l’idoneità della condotta è stata ravvisata nell’effettivo consenso raccolto dall’uomo ai chiari e inequivoci messaggi di invito all’adesione all’ideologia fascista e ai suoi metodi violenti per risolvere, nello specifico, la questione dell’immigrazione mediante l’eliminazione fisica e la deportazione delle persone di razza diversa. Sotto questo profilo, la natura di utente ‘privato’ su ‘Facebook’, cioè afferente a un profilo personale intestato a un soggetto non istituzionale o di rilievo pubblico, va valutata irrilevante per sminuire o escludere l’idoneità della condotta, in quanto il funzionamento del social network, viepiù quando si usa la comunicazione sul profilo pubblico, costituisce un veicolo di diffusione indiscriminata, intrinsecamente destinato a essere raggiunto da chicchessia. D’altra parte, attraverso l’utilizzo delle basilari funzioni dello strumento informatico prescelto dall’uomo per diffondere le idee finalizzate a ricostituire il partito fascista, i messaggi sono stati effettivamente ulteriormente diffusi, rimandati, richiamati, condivisi e approvati dagli utenti, così costituendo un formidabile strumento di diffusione di idee e notizie.

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