Raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali: basta un servizio svolto per parlare di fornitore di servizio postale
Unica eccezione per quelle imprese che si limitano esclusivamente all’attività di trasporto

Va qualificata come fornitore di un servizio postale quella impresa che svolge almeno uno dei servizi previsti, cioè raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione, e i servizi così svolti riguardano un invio postale, non potendo, invece, precisano i giudici, l’attività essere limitata unicamente al servizio di trasporto. In sostanza, le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono fornitori di servizi postali, salvo, come detto, nel caso in cui la loro attività sia limitata esclusivamente al trasporto degli invii postali. Inoltre, precisano i giudici, benché sia possibile operare una distinzione fra il servizio universale e il servizio di corriere espresso, distinzione basata sulla sussistenza o meno di un valore aggiunto apportato dal servizio e sulla presenza nel primo caso di incisivi obblighi di servizio a tutela della generalità dei cittadini, va comunque chiarito che tanto il servizio universale quanto il servizio di corriere espresso costituiscono servizi postali, alla luce della disciplina europea e di quella nazionale. (Sentenza 5893 del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato)