Respinta la richiesta di presa in carico dello straniero minorenne: solo quest’ultimo ha diritto di fare ricorso

Esclusa invece tale possibilità per il familiare che è destinato ad accoglierlo e a prendersene cura

Respinta la richiesta di presa in carico dello straniero minorenne: solo quest’ultimo ha diritto di fare ricorso

Sul fronte della determinazione dello Stato che va ritenuto competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri dell’Unione Europea da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, alla luce della normativa comunitaria si impone allo Stato membro, a cui è stata rivolta una richiesta di presa in carico, di conferire un diritto di ricorso giurisdizionale avverso la sua decisione di rifiuto al minore non accompagnato che chiede la protezione internazionale, ma non al parente di tale minore. Questa la posizione assunta dai giudici chiamati ad esaminare una controversia tra due cittadini egiziani e i Paesi Bassi, a seguito del rifiuto dei Paesi Bassi di accogliere una richiesta di presa in carico di uno dei due cittadini egiziani presentata dalle autorità greche. Nello specifico, il cittadino egiziano ha presentato una domanda di protezione internazionale in Grecia mentre era ancora minorenne. All’atto della domanda, egli ha espresso il desiderio di essere ricongiunto con lo zio, anch’egli cittadino egiziano, il quale soggiornava regolarmente nei Paesi Bassi e aveva prestato il proprio consenso al riguardo. A quel punto, le autorità greche hanno presentato una richiesta di presa in carico del minorenne presso le autorità dei Paesi Bassi, in considerazione del fatto che lo zio del minorenne era presente legalmente nei Paesi Bassi e poteva occuparsi di lui. Dai Paesi Bassi è arrivata però una risposta negativa, basata sulla impossibilità per i richiedenti protezione internazionale di contestare una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico. Questa posizione è però smentita dalle precisazioni dei giudici comunitari. (Sentenza del 1° agosto 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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