Riclassificazione della cannabis: censura per lo stato che vota contro la posizione comune del Consiglio dell’Unione Europea

Sotto i riflettori è finita l’Ungheria, che, precisano i giudici, non può eccepire l’illegittimità della posizione comune in materia di cannabis

Riclassificazione della cannabis: censura per lo stato che vota contro la posizione comune del Consiglio dell’Unione Europea

Riclassificazione della cannabis: ‘censura’ per lo Stato – nello specifico, l’Ungheria – che vota contro la posizione comune del Consiglio dell’Unione Europea.
Questa la posizione dei giudici (sentenza del 27 gennaio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali parlano di palese inadempimento di uno Stato e sanciscono che l’Ungheria, che non può eccepire l’illegittimità della posizione comune in materia di cannabis, ha violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione Europea in tale settore, nonché il principio di leale cooperazione.
In sintesi, nel novembre 2020 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una decisione in merito alla posizione comune da adottare da parte degli Stati membri a nome dell’Unione Europea in occasione della futura sessione della ‘Commissione sugli stupefacenti’ delle Nazioni Unite. Tale posizione comune aveva, segnatamente, la finalità di modificare la classificazione della cannabis e delle sostanze correlate all’interno delle convenzioni delle Nazioni Unite sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, seguendo sul punto una raccomandazione dell’’Organizzazione mondiale della sanità’.
In occasione di una votazione su tali raccomandazioni, il rappresentante dell’Ungheria ha non soltanto votato in contrasto con la posizione comune decisa dal Consiglio dell’Unione Europea, ma ha persino rilasciato una dichiarazione che contraddiceva tale posizione comune.
Di fronte a questa situazione, la Commissione Europea ha proposto un ricorso contro l’Ungheria, accusata di inadempimento, avendo violato la competenza esterna esclusiva dell’Unione Europea, la decisione del ‘Consiglio’ sulla posizione comune, nonché il principio di leale cooperazione.
A propria difesa, l’Ungheria ha principalmente sostenuto che detta decisione del ‘Consiglio’ era illegittima.
Per i giudici è legittima la posizione della Commissione Europea, e, quindi, l’Ungheria ha violato gli obblighi su di essa incombenti in forza del diritto dell’Unione Europea.
Nello specifico, la ‘decisione quadro’ del ‘Consiglio’ sul traffico di stupefacenti definisce la nozione di stupefacenti mediante rinvio alle convenzioni delle Nazioni Unite.
Orbene, le decisioni che modificano la classificazione di sostanze menzionate in tali convenzioni possono avere, spiegano i giudici, un impatto sull’applicazione delle sanzioni previste dalla suddetta ‘decisione quadro’, così che esse possono incidere o modificare direttamente il diritto dell’Unione Europea. L’adozione di una posizione da assumere, da parte degli Stati membri, a nome dell’Unione Europea in riferimento a siffatte decisioni rientra dunque nella competenza esclusiva dell’Unione stessa, competenza che l’Ungheria ha violato, nel caso specifico, agendo così come essa ha fatto.
Detto Stato ha altresì violato, in questo modo, secondo i giudici, la decisione del ‘Consiglio’ sulla posizione comune che è stata adottata nell’ambito dell’esercizio della suddetta competenza esclusiva.
In virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l’adempimento dei propri compiti da parte dell’Unione Europea e devono astenersi da qualsiasi misura suscettibile di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi comuni. Nel caso specifico, votando in seno ad un organo internazionale contro una posizione comune del ‘Consiglio’, l’Ungheria ha compromesso tale principio, nonché il principio di unità nella rappresentanza internazionale dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri. Infatti, distanziandosi dalla strategia comune elaborata in seno al ‘Consiglio’, detto Stato indebolisce il potere negoziale dell’Unione Europea nei confronti delle altre parti della convenzione.
Infine, i giudici precisano che, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, uno Stato membro non può invocare utilmente l’illegittimità di un atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione Europea, qualunque esso sia. Ciò equivarrebbe infatti a permettere ad uno Stato membro di farsi giustizia da solo, violando anzitutto il diritto dell’Unione Europea e attendendo che la Commissione Europea agisca contro di esso nell’ambito di un ricorso per inadempimento, il che si porrebbe in contrasto con il principio dello Stato di diritto nonché con i doveri di solidarietà accettati dagli Stati membri e rientranti tra le basi essenziali dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Diversa soluzione si impone, precisano i giudici, soltanto nel caso in cui lo Stato membro contesti un atto che sia inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto di poter essere qualificato come atto inesistente.

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