Salvo il marchio Ballon d’or: fondamentale la cerimonia di premiazione del miglior giocatore dell’anno

Dichiarata invece la decadenza come marchio per i servizi consistenti nella trasmissione o nel montaggio di programmi televisivi, nella produzione di spettacoli o film e nella pubblicazione di libri, riviste, periodici o giornali

Salvo il marchio Ballon d’or: fondamentale la cerimonia di premiazione del miglior giocatore dell’anno

Salvo, seppur solo in parte, il marchio Ballon d’or. Confermata, difatti, la sua validità per i servizi di intrattenimento. Questa la decisione dei giudici comunitari, chiamati a prendere in esame la posizione della società francese che, titolare dei diritti relativi al Pallone d’oro – premio assegnato al miglior calciatore dell’anno –, ha fatto registrare presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale il segno denominativo Ballon d’or come marchio dell’Unione Europea, registrazione concernente, in particolare, stampati, libri e riviste, nonché servizi consistenti nell’organizzazione di competizioni sportive e di premiazioni, nell’intrattenimento, nella trasmissione o nel montaggio di programmi televisivi, nella produzione di spettacoli o film e nella pubblicazione di libri, riviste, periodici o giornali. Nel 2017, però, una società britannica ha presentato una domanda di decadenza del marchio Ballon d’or per mancato uso. Per fare chiarezza sulla questione i giudici del Tribunale hanno ricordato che il titolare di un marchio dell’Unione Europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata ad hoc, se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione Europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. E in questa ottica i giudici rilevano che l’organizzazione, con il marchio contestato, della cerimonia di premiazione del Pallone d’oro deve essere qualificata come prestazione di un servizio di intrattenimento: esclusa, perciò, la decadenza del marchio in questione per i servizi di intrattenimento. (Sentenza del 6 luglio 2022 del Tribunale dell’Unione Europea)

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