Segnalato per un presunto abuso edilizio: può conoscere il nominativo del segnalante

Riconosciuto il diritto di accedere alla copia integrale dell’atto di segnalazione ricevuto dalla pubblica amministrazione

Segnalato per un presunto abuso edilizio: può conoscere il nominativo del segnalante

Il soggetto segnalato al Comune per un presunto abuso edilizio ha il diritto di accedere alla copia integrale dell’atto di segnalazione, comprensivo del nominativo del segnalante. Ciò però solo se non emergono particolari esigenze di tutela della riservatezza dell’autore della segnalazione. Per i giudici è innegabile la sussistenza di un interesse del soggetto segnalato a conoscere in forma integrale l’atto da cui ha tratto origine il procedimento di verifica avviato dalla pubblica amministrazione. E in particolare, con riferimento agli atti di impulso che hanno dato origine a un procedimento di accertamento, è possibile negare la sussistenza di un diritto di accesso a tali atti solo laddove sussista una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione, come nel caso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, che, qualora divulgate, potrebbero comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni da parte del datore di lavoro. Ma al di fuori di tali particolari ipotesi la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi. E il principio di trasparenza che informa l’ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione osta, infatti, ad una soluzione che impedisca alla persona segnalata di conoscere i contenuti degli esposti ed i nomi dei loro autori. (Sentenza 1277 del 26 luglio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia)

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