Stop all’azione risarcitoria proposta dal danneggiato se ha ostacolato il lavoro dell’assicuratore

Ad esempio, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti medici disposti dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile va considerato contrario a correttezza e buonafede

Stop all’azione risarcitoria proposta dal danneggiato se ha ostacolato il lavoro dell’assicuratore

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non può essere proposta azione risarcitoria dal soggetto danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buonafede, con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta, come previsto dal ‘Codice delle assicurazioni private’. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 4081 del 17 febbraio 2025 della Cassazione), i quali, respingendo definitivamente le obiezioni sollevate da una donna vittima, alla guida della propria vettura, di un tamponamento, aggiungono che l’obbligo di buonafede oggettiva, in quanto espressione del generale principio di solidarietà sociale, si traduce in una regola di comportamento in base alla quale ciascuno è tenuto a un comportamento leale, volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. Inequivocabili i dettagli della vicenda presa in esame. In sostanza, il rifiuto della donna di sottoporsi agli accertamenti medici disposti dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile va considerato contrario a correttezza e buonafede, anche perché il necessario trasferimento per il controllo medico comportava la necessità di percorrere un tragitto tale da non imporre sacrifici abnormi. Sacrosanto, quindi, valutare come non proponibile la domanda di risarcimento avanzata dalla donna a seguito dei danni da lei riportati in conseguenza del sinistro stradale verificatosi allorché lei, alla guida del proprio veicolo, era stata tamponata da un’autovettura. Ad inchiodare la donna è il fatto di non avere correttamente collaborato con la compagnia assicuratrice del responsabile civile alla formulazione della proposta di definizione stragiudiziale della controversia.

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