Telecamera nascosta nello spogliatoio della piscina, riprese anche alcune ragazzine: è pornografia minorile

Costituiscono reato anche le condotte di produzione che hanno un carattere abusivo, per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto nei confronti del minore o per modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto, ad esempio, inganno, o quando le immagini vengono carpite senza che il minore se ne accorga

Telecamera nascosta nello spogliatoio della piscina, riprese anche alcune ragazzine: è pornografia minorile

Telecamere occultate negli spogliatoi di una piscina comunale, riprese ragazzine con meno di 18 anni: è pornografia minorile. Confermata in via definitiva (sentenza numero 43136 del 27 novembre 2024 della Cassazione) la condanna dell’uomo responsabile dell’installazione delle telecamere. A inchiodarlo è stato anche il rinvenimento, sui dispositivi informatici di sua proprietà, di video rubati grazie a quelle telecamere e ritraenti minorenni in condizioni di nudità. Ricostruita la vicenda e delineati i dettagli dell’episodio verificatosi in una piscina comunale di Ferrara, i giudici ritengono palese la colpevolezza dell’uomo finito sotto processo a seguito del rinvenimento in quella struttura di alcune telecamere occultate all’interno degli spogliatoi e utilizzate per riprendere, a loro insaputa, alcune ragazzine minorenni. All’uomo viene addebitato il delitto di pornografia minorile, avendo, in sostanza, egli prodotto materiale pedopornografico tramite quelle telecamere nascoste, per poi conservare i filmati in dispositivi informatici e telematici di sua proprietà. In sostanza, nei dispositivi sequestrati all’uomo sono state rinvenute numerosissime immagini che ritraevano gli organi sessuali di minori, anche di età prescolare. Ciò basta per legittimare la condanna dell’uomo, poiché costituisce pornografia minorile la rappresentazione degli organi sessuali di un minore, se questa avviene per scopi sessuali. E per quanto concerne lo scopo sessuale alla base della condotta dell’uomo, i magistrati richiamano la perizia in cui si dà atto di un investimento pulsionale dell’uomo diretto verso minorenni intesi quale oggetto e del riconoscimento, da parte dell’uomo, di avere desideri particolari verso il corpo delle adolescenti. Peraltro, secondo il perito, il comportamento parafilico, con manipolazione delle immagini dei corpi nudi adolescenziali, e le fantasie o desideri di attività sessuali nei confronti dei minorenni è inquadrabile in un disturbo pedofilo, e l’uomo stesso ha dichiarato al perito di continuare, nonostante i trattamenti psicoterapeutici, ad avere desideri particolari nei confronti dei corpi adolescenziali. Netta la conclusione tratta dal perito: la pulsione di onnipotenza del controllo delle immagini è carica di tensione sessuale. Logica, quindi, la conclusione tratta dai giudici: le foto rinvenute nei dispositivi informatici di proprietà dell’uomo sono certamente idonee a scopi sessuali e la loro manipolazione avveniva per soddisfare impulsi sessuali. Per quanto concerne, poi, la natura pornografica delle immagini, i giudici ribadiscono che l’utilizzazione del minore implica una strumentalizzazione del minore stesso e che deve intendersi per ‘utilizzazione’ la trasformazione del minore da soggetto, dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere. Di conseguenza, costituiscono reato anche le condotte di produzione che hanno un carattere abusivo, per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto nei confronti del minore o per modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto, ad esempio, minaccia, violenza, inganno, o quando le immagini vengono carpite senza che il minore se ne accorga.

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