Thyssenkrupp-Tata Steel, confermato lo stop al progetto di una società comune

I giudici hanno condiviso il parere espresso dalla Commissione europea. L’operazione può comportare un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva e i clienti rischierebbero una riduzione del numero di fornitori nonché un aumento dei prezzi

Thyssenkrupp-Tata Steel, confermato lo stop al progetto di una società comune

Confermato lo stop, deciso in origine dalla Commissione europea, al progetto di concentrazione tra la Thyssenkrupp e Tata Steel. La Thyssenkrupp, gruppo industriale tedesco, e la Tata Steel, società con sede sociale in India, sono attive, in particolare, nella fabbricazione e nella fornitura di prodotti di acciaio piatto al carbonio e di acciaio magnetico. I loro poli di produzione sono ubicati rispettivamente in Germania, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, con impianti di finitura in altri Stati membri. Il 25 settembre 2018 le due imprese hanno notificato alla Commissione il loro progetto di acquisire il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configurava come impresa comune. La Commissione ha ritenuto che il progetto di concentrazione suscitasse seri dubbi sotto il profilo della compatibilità con il mercato interno e ha deciso di avviare un procedimento di esame approfondito. Il progetto riguardava principalmente prodotti di acciaio a rivestimento metallico e laminato per imballaggi e prodotti di acciaio zincato a caldo utilizzati nel settore automobilistico. La Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni con la quale ha concluso in via preliminare che l’operazione di concentrazione prevista avrebbe dato luogo a un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva in una parte del mercato interno. Dopo aver sentito le imprese in questione e aver formulato domande di informazioni presso un certo numero di operatori del mercato – in particolare concorrenti e clienti – la Commissione ha dichiarato l’operazione incompatibile con il mercato interno e con lo spazio economico europeo. (Sentenza del 22 giugno 2022 del Tribunale dell’Unione Europea)

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