Titolo di viaggio per lo straniero anche quando i burocrati del suo Paese gli impediscono di ottenere il documento
Priva di fondamento, quindi, l’opposizione della Questura alla domanda presentata dallo straniero

Per lo straniero presente in Italia è possibile ottenere il titolo di viaggio – documento equivalente al passaporto del Paese di cittadinanza –, nonostante l’opposizione della Questura, se gli apparati burocratici del suo Paese di origine gli rendono impossibile, col loro silenzio, il conseguimento del documento richiesto. A essere presa in esame è la vicenda concernente un cittadino straniero, titolare dello status di protezione umanitaria, che si è visto negare il titolo di viaggio dalla Questura. Nello specifico, dalla Questura hanno sottolineato che lo straniero – gravato, peraltro, da due precedenti penali irrevocabili per resistenza a pubblico ufficiale – non ha dato prova di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalla autorità del suo Paese. I giudici ribattono sostenendo che la impossibilità di avere contatti con il proprio Paese di origine al fine di ottenere il titolo di viaggio non può essere intesa nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rientro dello straniero nel proprio Paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi per la propria incolumità, ma deve essere esteso a tutte quelle circostanze in cui gli apparati burocratici del Paese di appartenenza rendono impossibile al cittadino di conseguire il documento richiesto. (Sentenza 5947 del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato)