Trasferimento della società in una zona periferica: giustificata la forte contrazione dei ricavi

Depotenziato l’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate e basato sull’applicazione degli studi di settore

Trasferimento della società in una zona periferica: giustificata la forte contrazione dei ricavi

Privo di fondamento l’accertamento fiscale nei confronti della società che non ha potuto operare in condizioni di normalità, avendo trasferito la propria sede da una zona centrale a una più periferica e avendo dovuto svendere a stock la merce in magazzino, realizzando così una somma modesta. Legittima l’opposizione della società avverso gli avvisi di accertamento che, basati sugli studi di settore, avevano determinato una percentuale di ricavo del 128%, lontanissima dal 19% indicata dalla società. Per i giudici è palese l’errore commesso dall’Agenzia delle Entrate che si è limitata ad applicare lo studio di settore, rilevando lo scostamento tra quando dichiarato dalla società e quanto ipotizzato sulla carta e ignorando completamente la specifica realtà economica della singola impresa. Al contrario, la società ha messo sul tavolo circostanze di fatto tali da allontanare l’attività svolta dal modello normale a cui i parametri fanno riferimento e ha così giustificato un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato. (Ordinanza 13558 del 29 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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