Trasporto pubblico urbano: necessarie informazioni ai clienti sui controllori con ‘bodycam’
Poiché i dati ottenuti tramite ‘bodycam’ sono raccolti direttamente presso il soggetto, quest’ultimo deve ricevere immediatamente determinate informazioni
Trasporto pubblico urbano: se l’azienda dota i controllori di una ‘bodycam’, ossia una piccolissima telecamera indossabile, allora, alla luce del ‘Regolamento generale per la protezione dei dati’, deve fornire informazioni precise, ai passeggeri.
Questa la linea tracciata dai giudici (sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) a fronte del contenzioso sorto in Svezia.
Chiaro il caso in esame: un’azienda di trasporto pubblico di Stoccolma fornisce ai propri controllori telecamere indossabili (‘bodycam’) per filmare i passeggeri durante i controlli dei biglietti.
Il ‘Garante per la protezione dei dati’ della Svezia ha inflitto una sanzione a tale azienda, contestandole di aver violato diverse disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati.
Nello specifico, secondo il ‘Garante’, l’uso delle ‘bodycam’ ha consentito di raccogliere dati personali direttamente dalle persone filmate, che non sono state adeguatamente informate al riguardo.
L’azienda ha contestato la presunta violazione dell’obbligo di informazione, spiegando di aver effettuato una raccolta indiretta dei dati, una modalità di raccolta che determina in modo diverso il momento e la portata di tale obbligo e che, a suo avviso, rende la sanzione ingiustificata.
A fare chiarezza sono stati chiamati i giudici europei, i quali precisano che, poiché i dati ottenuti tramite ‘bodycam’ sono raccolti direttamente presso il soggetto, quest’ultimo deve ricevere immediatamente determinate informazioni. Ciò perché la qualificazione di una raccolta di dati come ‘diretta’ non richiede né che il soggetto fornisca consapevolmente dati né alcuna azione particolare da parte sua. Pertanto, i dati derivanti dall’osservazione della persona che ne è la fonte sono considerati raccolti direttamente presso di essa. La seconda ipotesi, quella relativa alla raccolta indiretta di dati, si applica quando il titolare del trattamento non è in contatto diretto con il soggetto e ottiene i dati a partire da un’altra fonte.
In caso di raccolta di dati direttamente presso il soggetto, l’obbligo di informazione può essere attuato nell’ambito di un approccio a più livelli. Le informazioni più importanti possono essere indicate su un cartello di avvertenze. Le altre informazioni obbligatorie possono essere fornite al soggetto, in modo adeguato e completo, in un luogo facilmente accessibile.