Usucapione: necessari gli elementi costitutivi già alla proposizione della domanda

Il giudice ha il potere-dovere di accertare, anche d’ufficio e indipendentemente dall’attività processuale del proprietario, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dal privato a seguito del possesso del bene

Usucapione: necessari gli elementi costitutivi già alla proposizione della domanda

La domanda di accertamento dell’usucapione, essendo funzionale all’emanazione di una sentenza dichiarativa, necessita per il suo accoglimento della sussistenza, al momento della proposizione della domanda, dei suoi elementi costitutivi.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 517 del 9 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla proprietà di un terreno in provincia di Roma.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è l’azione con cui un privato sostiene di aver goduto uti dominus di un terreno sin dal 1990, coltivandolo e facendolo recintare e infine delimitandolo con un cancello di ferro nel 1995.
I proprietari del terreno si oppongono, contestando la sussistenza del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto del terreno per la durata di venti anni e sostenendo che il privato ne ha avuto il possesso dall’ottobre del 1995, anno in cui ha apposto il cancello, senza consegnare la chiave al proprietario.
Per i giudici di merito va esclusa l’ipotesi della usucapione, in quanto il possesso del bene in capo al privato è iniziato con l’apposizione del cancello, nell’ottobre del 1995, data in cui si è manifestato l’intento di esercitare sul terreno un potere ad excludendum, che è perdurato fino al giugno del 2013, data di apertura del contenzioso. Tirando le somme, non è decorso il termine ventennale per l’acquisto del bene a titolo originario.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che, Codice Civile alla mano, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi beni si acquistano in virtù del possesso continuato per vent’anni. In sostanza, viene individuato nel possesso, protrattosi per almeno vent’anni, uno degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva del diritto.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, i giudici precisano che la questione della durata del possesso quale presupposto dell’usucapione non integra gli estremi né dell’eccezione riconvenzionale in quanto il proprietario del terreno non oppone al diritto fatto valere dal privato un proprio contro-diritto idoneo a paralizzarlo, né dell’eccezione in senso stretto bensì quelli della mera difesa, in quanto il proprietario si limita a contestare il protrarsi ultraventennale del possesso del privato, evidenziando l’insussistenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa, e cioè una determinata circostanza di fatto ostativa all’accoglimento della domanda finalizzata all’usucapione.
Di conseguenza, il giudice ha il potere-dovere di accertare, anche d’ufficio e indipendentemente dall’attività processuale del proprietario, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dal privato, anche perché il Codice Civile pone, tra gli elementi costitutivi dell’usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale sicché il privato che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l’effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio, in quanto condizione per l’accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il proprietario abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna.

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