Vademecum in materia di franchigia Iva per le piccole imprese

Ambito di riferimento è il territorio dell’Unione Europea. Fatto il punto sulle novità apportate nel 2024

Vademecum in materia di franchigia Iva per le piccole imprese

Franchigia Iva per le piccole imprese che operano nell’Unione Europea: ecco le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate (circolare del 16 dicembre 2025).
Con un lungo – 56 pagine – e corposo documento viene fatto il punto sulle novità apportate col decreto legislativo numero 180 del 2024, che ha recepito le modifiche introdotte in ambito europeo (direttiva numero 2020/285).
In sostanza, da quest’anno è operativo un regime transfrontaliero che consente ai soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea, che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri dell’Unione Europea senza applicare l’imposta sul valore aggiunto, beneficiando inoltre di adempimenti semplificati.
In particolare, la norma consente a un soggetto di scegliere gli Stati dell’Unione Europea in cui adottare il regime di favore, a patto, però, viene precisato dall’Agenzia delle Entrate, che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione Europea.
Fino al 31 dicembre 2024, invece, era possibile operare in regime di franchigia solo nel proprio Paese, mentre per le operazioni in altri Paesi dell’Unione Europea era necessario identificarsi in ciascuno di essi.
Non c’è vincolo, comunque, tra il regime di franchigia nazionale e quello transfrontaliero: uno stesso soggetto può aderire a entrambi i regimi o anche solo a uno dei due regimi.
In questo quadro, l’Italia, nella veste di Stato di esenzione, concede l’applicazione del regime di franchigia transfrontaliero alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime di franchigia nazionale, che è il regime forfetario disciplinato della ‘legge di stabilità 2015’.
Per quanto concerne l’accesso al regime transfrontaliero dei soggetti passivi stabiliti in Italia, esso è subordinato all’inoltro, mediante procedura web, di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, che valuta l’istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto intende operare.

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