Valutazione ambientale dell’opera: necessario che sia attuale
Fondamentale parametrarsi sulla base di un quadro il più possibile aderente allo stato effettivo

Preso atto del quadro comunitario e nazionale vigente, ogni valutazione in materia ambientale – anche di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale – deve essere attuale e dunque parametrarsi sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo. Perciò va necessariamente rinnovata la valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con successive opere non previste o realizzate all’epoca della valutazione ambientale. In questa ottica, i giudici, chiamati a prendere in esame il ricorso con cui alcuni cittadini contestano la legittimità dell’iter procedimentale volto alla progettazione e alla realizzazione di una variante stradale, precisano che la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare e non necessariamente propedeutico alla V.I.A. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto, ossia l’impatto ambientale, inteso come alterazione «qualitativa e quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa che viene a prodursi sull’ambiente ma su un piano di diverso approfondimento. (Sentenza 512 del 13 giugno 2022 del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna)