Ascensore per rispondere alle esigenze dei condòmini anziani: no all’installazione se incide sulla cantina di proprietà di una società
Non si possono compromettere i diritti di proprietà esclusiva di un condòmino, nonostante l’interesse comune alla fruibilità dell’edificio
Nulla la delibera se l’approvata installazione dell’ascensore nello stabile danneggia la proprietà del condòmino. Ciò perché non si possono compromettere i diritti di proprietà esclusiva di un condòmino, nonostante l’interesse comune alla fruibilità dell’edificio. A dare origine al contenzioso in un condominio è la delibera – adottata in seconda convocazione e all’unanimità dei presenti – con cui viene decisa l’installazione di un ascensore nell’androne dell’edificio, opera che presuppone lo smantellamento della scalinata principale e il livello del piano d’ingresso condominiale. A contestare la delibera è una società, che la ritiene illegittima e generica, anche perché manante di un progetto esecutivo dettagliato sull’intervento e sul possibile esproprio di parte della cantina di sua proprietà. Secca la replica del condominio, che sottolinea l’urgenza di installare l’ascensore, già discusso in assemblea, urgenza motivata dalla presenza di cinque condòmini anziani con difficoltà motorie. Per i giudici, però, l’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell’impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi condòmini, ma tale innovazione non può danneggiare il singolo condòmino. Ragionando in questa ottica, i giudici annotano che, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio, l’intervento è destinato ad incidere sulla proprietà esclusiva della società. E questo dettaglio è fondamentale, pur a fronte dell’interesse condominiale alla realizzazione dell’impianto di ascensore stante la presenza, tra i condòmini, di persone anziane e con disabilità Per chiudere il cerchio, infine, bisogna tener presente che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, possono essere approvate dall’assemblea del condominio, sempre restando fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.