Asfalto in condizioni precarie: vettura finisce fuori strada. Colpevole anche il conducente
Risarcimento ridotto per i familiari dell’automobilista deceduto a seguito del sinistro
Vettura finisce fuori strada e impatta contro un albero secolare di grosso fusto: colpevole per l’incidente anche il conducente – che ha perso la vita a seguito delle lesioni riportate – nonostante le precarie condizioni del manto d’asfalto. Ciò alla luce, chiariscono i giudici (ordinanza numero 22764 del 13 agosto 2024 della Cassazione), del principio secondo cui può incidere anche il fatto colposo addebitabile al soggetto danneggiato. Il fattaccio risale a circa diciassette anni fa, quando, nel territorio di un Comune laziale, un uomo, nel percorrere alla guida della propria autovettura, perde il controllo del veicolo, va a sbattere contro un albero e perde la vita. I familiari citano in giudizio il Comune, ritenendolo responsabile per l’accaduto, e chiedono un adeguato risarcimento. Per i giudici di merito, però, va riconosciuta la concorrente e paritaria responsabilità del Comune e della vittima nella causazione dell’incidente. Così l’ente pubblico viene condannato al risarcimento della quota pari alla metà dei pregiudizi riconosciuti. In sostanza, la responsabilità del Comune è stata affermata come responsabilità per danni da cose in custodia, con riferimento alle condizioni della strada teatro dell’incidente. E, in ipotesi di responsabilità da cose in custodia, sul nesso causale tra evento dannoso e res custodita il fatto del danneggiato può incidere in forza della regola di determinazione del danno risarcibile, anche tenendo presente che il Codice Civile impone di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. E requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Ebbene, ragionando in questa ottica, le circostanze fattuali sono chiarissime secondo i giudici, poiché al grave deficit manutentivo della strada si è accompagnata la imprudente condotta di guida dell’automobilista, che ha tenuto una velocità non commisurata alle condizioni della strada, caratterizzata dalla ristrettezza della carreggiata e dalla presenza di visibili anomalie. In sostanza, una velocità inferiore, adeguata alle condizioni della strada, sarebbe stata sufficiente all’automobilista per evitare la morte.