Moto centrata da un veicolo non identificato: valutare anche la condizione di ebbrezza del motociclista

Necessario appurare se lo stato di alterazione psico-fisica abbia o meno influito sulla dinamica dell’incidente

Moto centrata da un veicolo non identificato: valutare anche la condizione di ebbrezza del motociclista

In caso di collisione tra veicoli, e a fronte dell’accertato stato di ebbrezza del conducente che agisca per il risarcimento del danno conseguente all’incidente, è possibile superare la presunzione di eguale responsabilità, prevista dal Codice Civile, ma, precisano i giudici (ordinanza numero 22837 del 14 agosto 2024 della Cassazione), solo a condizione che risulti positivamente accertato che tale stato di alterazione non abbia influito sulla dinamica del sinistro. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria sono le lesioni riportate a seguito di un incidente da un motociclista. Quest’ultimo spiega di essere entrato in collisione con un veicolo rimasto sconosciuto, tanto da perdere il controllo del proprio mezzo, fuoriuscendo dalla sede stradale e abbattendo due pilastri in cemento di una recinzione privata posti a perimetro del piano di campagna e riportando perciò gravi danni alla persona. Consequenziale la richiesta di ristoro economico per una cifra pari a circa un milione e seicentomila euro. A contestare tale pretesa è la compagnia assicurativa, che pone in evidenza una circostanza sottaciuta dal motociclista, ossia che egli ha patteggiato l’applicazione della sanzione di quattro mesi di arresto e di 400 euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza, accertato in occasione dell’incidente che ha portato poi alla richiesta di risarcimento. Per i giudici di secondo grado è corretta la versione fornita dal motociclista, essendo provato l’avvenuto investimento da lui subito ad opera di un veicolo rimasto non identificato e non attribuendosi, invece, rilievo al suo stato di ebrezza in occasione dell’incidente. Tale valutazione viene censurata dai magistrati di Cassazione, anche tenendo presente che la legge stessa, come da ‘Codice della strada’, individua in un tasso alcolico così elevato la compromissione della capacità di guida, ponendo a carico del conducente di un mezzo che guidi in stato di ebrezza un profilo di colpa specifica. Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, laddove i giudici, in presenza di una collisione tra mezzi, e dunque di una fattispecie per la quale la norma sancisce una presunzione iuris tantum di eguale responsabilità dei due conducenti, ha contravvenuto al principio secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Illogico affermare, come fatto in Appello, non esservi prova che le condizioni di ebbrezza del motociclista possano avere in qualche modo influito sulla dinamica dell’incidente, o impedito allo stesso motociclista di evitare, in tutto in parte, la collisione, mentre per vincere la suddetta presunzione occorre esservi prova dell’ininfluenza di tali condizioni rispetto alla dinamica del sinistro.

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