Borsa per ‘Erasmus +’: non ricade fiscalmente sul genitore che ha a carico lo studente
Presa di posizione dei giudici comunitari, che hanno censurato la linea seguita dall’amministrazione tributaria croata
Borsa per il programma ‘Erasmus +’: l'importo versato ad uno studente non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito del genitore che lo ha a carico. Questo l’importante paletto fissato dai giudici comunitari (sentenza del 16 gennaio 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad uno studente croato. In sostanza, il giovane ha ricevuto un aiuto alla mobilità a fini di istruzione nell'ambito del programma ‘Erasmus +’ per il suo soggiorno in un'università in Finlandia. Proprio alla luce di quel dato, l'amministrazione tributaria croata ha informato la madre del ragazzo che la maggiorazione della deduzione di base a carattere personale per un figlio a carico, che essa aveva sempre percepito, veniva soppressa per l'anno corrispondente. Ciò perché le soglie previste dalla legislazione croata sono state superate per il fatto che il ragazzo percepiva il sostegno alla mobilità nell'ambito del programma ‘Erasmus +’. A fronte delle obiezioni sollevate dalla donna, la Consulta croata ha passato la patata bollente ai giudici comunitari, chiedendo lumi sulla compatibilità della normativa tributaria nazionale croata con il diritto dell'Unione Europea. Per i giudici comunitari non ci sono dubbi: va esclusa categoricamente l’ipotesi della compatibilità. Essi rilevano anzitutto che, una volta che uno Stato membro partecipa al programma ‘Erasmus +’, esso deve vigilare affinché le modalità di assegnazione e di tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilità dei beneficiari di tale programma non creino una restrizione ingiustificata al diritto di libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Nel caso specifico, l'aiuto alla mobilità non era, in quanto tale, soggetto a tassazione in Croazia all'epoca dei fatti. Tuttavia, esso veniva preso in considerazione ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito della madre, il che ha svantaggiato quest'ultima. La presa in considerazione dell'aiuto alla mobilità di cui un figlio a carico ha beneficiato al fine di determinare l'importo della deduzione di base alla quale un genitore contribuente ha diritto per tale figlio, che comporti la perdita del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell'ambito del calcolo dell'imposta sul reddito, costituisce una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno. Per i giudici, poi, in circostanze del genere, in considerazione, in particolare, dei legami economici che uniscono il figlio al genitore, non solo il figlio a carico che ha esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche il genitore contribuente, direttamente svantaggiato dagli effetti di tale restrizione, possono far valere gli effetti di tale restrizione. Infine, i giudici ricordano che una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno può essere giustificata alla luce del diritto dell'Unione Europea solo se è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate. Inoltre, essa deve essere proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Segnatamente, essa deve essere idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo. Per quanto riguarda più in particolare il rispetto del principio di proporzionalità, i giudici rilevano che gli aiuti finanziari nell'ambito del programma ‘Erasmus +’ dovrebbero contribuire a coprire i costi supplementari che sarebbero inesistenti in assenza di tale mobilità. Di conseguenza, essi non riducono le spese dei genitori contribuenti nell'ambito del loro obbligo di mantenimento dei figli a carico né aumentano ulteriormente la capacità contributiva di detti genitori sul piano fiscale. Il trattamento fiscale di tali aiuti può comportare oneri fiscali più gravosi per tali genitori contribuenti, senza che le risorse a loro disposizione siano state aumentate per farvi fronte. Di conseguenza, la normativa nazionale croata è persino idonea a produrre effetti inversi.