Caduta causata da una cosa statica e inerte: la condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode

Tale prospettiva vale soprattutto se la cosa, come, ad esempio, il manto stradale, richiede nella sua normale utilizzazione l’interazione dell’agire umano

Caduta causata da una cosa statica e inerte: la condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode

Quando la cosa è statica e inerte, come, ad esempio, il manto stradale, e la sua normale utilizzazione richiede l’integrazione dell’agire umano, la prova del nesso causale tra cosa e danno esige che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale fruizione. In difetto di tale prova, la condotta colposa del danneggiato può integrare l’ipotesi del caso fortuito e, all’estremo, escludere del tutto la responsabilità del custode.
Questa la prospettiva applicata dai giudici (ordinanza numero 33897 del 23 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un episodio verificatosi a Bari.
Protagonista, suo malgrado, è una anziana signora – quasi 85 anni, all’epoca dei fatti –, che cita in giudizio il Comune di Bari, chiedendo quasi 9mila e 500 euro come risarcimento per i danni subiti a seguito dell’incidente capitatole una mattina di fine maggio del 2013, allorquando, mentre percorreva a piedi una strada particolarmente affollata, in quel frangente, per lo svolgimento del mercato rionale, è finita a terra a causa di un insidioso dislivello presente sul manto stradale e formato da piccole crepe.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: alcun addebito, seppur minimo, è possibile nei confronti del Comune. Ciò perché l’evento si è verificato in pieno giorno (verso le ore 10) e dai rilievi fotografici si evince che il tratto di strada, dove è inciampata la anziana signora, è rettilineo e che l’avvallamento del manto stradale era, all’epoca, molto ampio, per cui la situazione di possibile pericolo di danno era prevedibile e superabile attraverso l’adozione di cautele da parte della persona danneggiata.
In sostanza, il danno subito dalla signora è quindi da ricondurre ad un suo comportamento, proprio in considerazione dell’ora diurna in cui l’incidente si è verificato e delle dimensioni del dislivello, che non poteva non essere visto da un attento utente della strada. E la disattenzione è ancor più grave, secondo i giudici, in questa vicenda, essendo in corso il mercato rionale.
Queste valutazioni vengono condivise e confermate dai magistrati di Cassazione, i quali richiamano il principio secondo cui, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In generale, poi, la responsabilità civile per danni da cosa in custodia ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Alla luce di tali principi, è corretta la valutazione che esclude ogni responsabilità del Comune, poiché l’evento si verificò in pieno giorno, su tratto rettilineo, con avvallamento ampio e ben visibile del manto stradale, e in un contesto (mercato rionale in corso) che imponeva accresciute cautele all’utente della strada, sanciscono i magistrati di Cassazione, per i quali, quindi, la caduta subita dalla anziana signora è riconducibile ad una sua disattenzione, idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo.

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