Capitombolo causato dalla rottura di un gradino: risarcimento sacrosanto
Colpevole il custode che non ha adottato a tempo debito provvedimenti utili a garantire la sicurezza del luogo
Risarcimento sacrosanto per la persona che, scendendo le scale del proprio palazzo, finisce rovinosamente a terra – con conseguenti lesioni – a causa dell’improvvisa rottura di un gradino. Per i giudici (sentenza del 31 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli), difatti, è logico addebitare la responsabilità dell’episodio al custode, ossia al condominio, se non ha adottato, a tempo debito, provvedimenti utili a garantire la sicurezza del luogo e, quindi, l’integrità della struttura dei gradini. Irrilevante finanche il fatto che il luogo fosse, ovviamente, conosciuto dalla persona danneggiata. Decisivi per l’esito della vicenda giudiziaria sono due dati: in primo luogo, il verbale del ‘Pronto Soccorso’ in cui si era recata, il giorno successivo al capitombolo, la persona danneggiata, che continuava a soffrire per la persistenza del dolore, verbale da cui emergono dati coerenti con l’evento lesivo; in secondo luogo, lo stato dei luoghi che, così come descritto dai testimoni, ha trovato riscontro anche nei rilievi fotografici prodotti dalla persona danneggiata, mentre la relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio ha confermato l’esistenza del nesso causale tra cosa e danno. Conseguente, quindi, l’obbligo del condominio a risarcire il danno (patrimoniale e non patrimoniale) patito dalla vittima del capitombolo. I giudici escludono l’ipotesi di un concorso di colpa addebitabile alla persona danneggiata: ciò perché l'onere di diligenza gravante sull'utente del bene comune non può estendersi fino a imporre l'obbligo di astensione dal suo utilizzo, che, osservano i giudici, sarebbe stata l’unica condotta in grado di prevenire l’evento dannoso. E, peraltro, il condominio non ha fornito prova che la persona danneggiata abbia adottato una condotta anomala o, comunque, negligente nell’utilizzo della scala condominiale. Tirando le somme, comunque, non vi è dubbio, precisano i giudici, che la rottura del grandino al passaggio della persona danneggiata, rottura imputabile all'omessa manutenzione delle scale condominiali, sia qualificabile come fattore di pericolo non fortuito, imputabile al condominio, unico custode responsabile della vigilanza e della manutenzione del bene comune.