Concordato preventivo: necessaria l’attestazione di veridicità dei dati aziendali

Tale presupposto è fondamentale per consentire il consenso informato dei creditori

Concordato preventivo: necessaria l’attestazione di veridicità dei dati aziendali

L’attestazione di veridicità dei dati aziendali nel concordato preventivo costituisce condizione di ammissibilità della procedura e presupposto essenziale per il consenso informato dei creditori. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 7878 del 25 marzo 2025 della Cassazione), i quali, respingendo definitivamente l’istanza avanzata da una società durante il procedimento per la dichiarazione di fallimento, precisano che l’attestatore deve effettuare verifiche non limitate ai soli dati contabili ma estese all’effettiva consistenza materiale e giuridica degli elementi patrimoniali, anche attraverso accertamenti extracontabili.
In sostanza, l’incompletezza o l’inadeguatezza dell’attestazione, sia in relazione alla veridicità dei dati che al giudizio di fattibilità, determina l’inammissibilità della proposta, non sanabile con successive integrazioni. E, nel concordato con continuità aziendale, la verifica della fattibilità richiede un’analisi particolarmente rigorosa dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa.
Nella specifica vicenda, la società ha avanzato proposta di concordato preventivo) nelle forme del concordato con continuità, i cui flussi di cassa sarebbero dovuti derivare dall’incasso di canoni di affitto di alcuni rami di azienda.
Fatale si sono rivelate, però incompletezza e inadeguatezza informativa sia in relazione alla attestazione di veridicità dei dati aziendali, sia in relazione al giudizio di fattibilità.

L’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce, sottolineano i giudici, il perno attorno a cui ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato. Ove, nel corso della procedura, emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, è possibile revocare l’ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità.
Il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali, esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso, è effettuato sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano.
Il controllo deriva dall’oggetto dell’analisi inerente ai dati aziendali e non ai soli dati contabili, atteso anche il venir meno del requisito di ammissibilità del concordato costituito dalla regolare tenuta della contabilità. La verifica attiene a un perimetro più ampio della mera base dati contabile e si nutre infatti di accertamenti anche extracontabili, volti verificare la effettiva consistenza degli elementi patrimoniali, con la conseguenza che un diverso riscontro degli elementi patrimoniali da parte dell’organo commissariale fa venir meno il presupposto informativo che l’attestazione è tenuta a fornire, nonché la funzione dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali, imposta per legge a corredo della proposta.
Analogamente, deve ritenersi che l’attestazione del professionista in tanto può esprimere una valutazione di ragionevolezza del piano, in quanto si fonda su dati completi e veridici, per cui la stessa valutazione di ragionevolezza del piano presuppone, a monte, la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale, che diviene, quindi, elemento costitutivo dell’attestazione. Perciò, l’incompletezza dell’attività di attestazione di veridicità dei dati aziendali si traduce in un giudizio di irragionevolezza del piano e di incompletezza dei dati e di incomprensibilità dei criteri di giudizio, mancando a monte quella necessaria verifica della corrispondenza alla realtà aziendale dei dati contabili, giudizio che si estende alla documentazione depositata a sostegno della domanda, e ciò allo scopo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell’attivo destinato al soddisfacimento del debito concordatario e all’espressione di un consenso informato sulla proposta stessa.
Tirando le somme, infine, le criticità della relazione di attestazione, o comunque una sua inidoneità o una sua incompletezza, danno luogo sempre all’inammissibilità del concordato. Poiché è necessaria una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, che nel caso della fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, mentre in caso di fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ciò ancor più laddove il piano preveda la continuità aziendale: in questa ottica, la rigorosa verifica della fattibilità in concreto presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare, tra l’altro, la sostenibilità finanziaria della continuità stessa. In questo caso, il favor per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti al piano e, soprattutto, dall’attestazione, tese a scongiurare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale.

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