Eccesso di velocità e autovelox: niente equivalenza tra omologazione e approvazione

Smentita dai giudici di Cassazione la posizione sostenuta dal Ministero dell’Interno

Eccesso di velocità e autovelox: niente equivalenza tra omologazione e approvazione

Autovelox, no all’equivalenza tra omologazione e approvazione. Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 12924 del 15 maggio 2025 della Cassazione), i quali smentiscono il Ministero dell’Interno e sanciscono la vittoria definitiva di un automobilista ritrovatosi sul groppone ben tredici verbali per eccesso di velocità, con sanzioni pecuniarie per una cifra pari a quasi 1.600 euro.
Scenario della vicenda è il territorio della città di Modena. Lungo quelle strade un automobilista mostra di avere il piede pesante, tanto da violare ripetutamente il limite di velocità e da ritrovarsi perciò sul groppone ben tredici verbali – tra marzo e maggio del 2020 –, emessi dalla Polizia municipale. Tirando le somme, assai pesanti per l’automobilista, si parla di ripetuto superamento dei limiti di velocità accertato coll’apparecchiatura automatica ‘autovelox’, con applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi di euro 1.594 euro, oltre, ovviamente, alla decurtazione di punti della patente di guida.
Per provare a salvarsi, l’automobilista sostiene l’illegittimità degli accertamenti, in quanto, spiega, l’apparecchiatura ‘autovelox’, utilizzata per il rilevamento della velocità, è stata approvata e sottoposta a taratura periodica, ma non è stata omologata.
Questa obiezione è ritenta fondata dai magistrati di Cassazione, i quali richiamano il principio secondo cui, in tema di violazioni del ‘Codice della strada’ per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio ‘autovelox’ approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equivalente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale, trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. In sostanza, l’esistenza o meno della taratura annuale dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità è cosa diversa e recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura ‘autovelox’ sia stata (altresì, approvata e) omologata.
Per completare il quadro, infine, viene presa in esame la circolare – numero 995 del 23 gennaio 2025 – del Ministero dell’Interno richiamata dal Comune di Modena, circolare che, uniformandosi al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 18 dicembre del 2024, facendo leva sull’asserita identità tra le procedure di omologazione e di approvazione, invita gli uffici a predisporre un modello di memoria condiviso con la difesa erariale, allo scopo di assicurare l’omogenea difesa dell’amministrazione in giudizio.
Su questo fronte i magistrati di Cassazione sono netti: non possono, naturalmente, avere un’influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali che avallano una possibile equivalenza tra omologazione ed approvazione, equivalenza che non trova supporto in fonti primarie.
Tirando le somme, omologazione e approvazione – dell’autovelox – pari non sono, e così i giudici di terzo grado chiudono definitivamente la vicenda, annullando i tredici verbali impugnati dall’automobilista.

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