Concordato preventivo: sì alla revoca a fronte di atti in frode compiuti dal debitore

Necessario che ci si trovi di fronte a condotte caratterizzate sul piano soggettivo da una consapevole volontarietà, tuttavia senza che sia necessario l’accertamento del dolo anche generico

Concordato preventivo: sì alla revoca a fronte di atti in frode compiuti dal debitore

Alla luce della legge fallimentare, la revoca del concordato preventivo per atti in frode si fonda su un giudizio puramente oggettivo, essendo sufficiente l’accertamento di condotte del debitore idonee a occultare situazioni di fatto tali da potenzialmente influire sul giudizio dei creditori e sul loro consenso informato circa le reali prospettive di soddisfacimento, purché, però, tali condotte siano caratterizzate sul piano soggettivo dalla consapevole volontarietà, tuttavia senza che sia necessario l’accertamento del dolo anche generico.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31958 del 9 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla revoca di una proposta di concordato ottenuta da una ‘s.r.l.’.
In sostanza, l’ultima proposta concordataria è stata revocata a fronte dell’occultamento di informazioni rilevanti, quali l’omessa indicazione di crediti di difficile esigibilità e un’operazione straordinaria, con conseguente dichiarazione di fallimento.
Concordi i giudici di merito, a fronte delle obiezioni sollevate dalla società debitrice: sono accertati gli atti in frode posti a base della revoca della proposta concordataria, ossia l’omessa menzione della partecipazione della società al capitale di una società consortile dichiarata fallita, di corposi crediti vantati nei confronti della società da un fallimento, nonché della operazione di fusione con l’assuntore del concordato, una società cooperativa a responsabilità limitata.
Per i giudici non ci sono dubbi: si tratta di atti decettivi idonei a falsare il consenso informato dei creditori, attinenti a circostanze delle quali gli organi della procedura dovevano essere informati, perché occultavano crediti litigiosi incidenti sul passivo dell’impresa. Irrilevante, invece, l’assenza di dolosa preordinazione da parte del debitore nell’omissione degli atti indicati dall’organo commissariale, essendo rilevante la portata anche potenzialmente decettiva di tali omissioni e la mera consapevolezza della società debitrice. Di conseguenza, la natura decettiva del comportamento tenuto del debitore concordante non va associata al dolo, ancorché generico. Inoltre, non è processualmente possibile per l’imprenditore concordante sanare eventuali deficit informativi sino al deposito della relazione commissariale.
A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, confermando la linea dei giudici di merito e sancendo che è fondato il giudizio di revoca del concordato per atti in frode in termini puramente oggettivi, ove risultino condotte del debitore idonee a occultare situazioni di fatto tali da potenzialmente influire sul giudizio dei creditori e sul loro consenso informato circa le reali prospettive di soddisfacimento. Ciò che rileva è che le condotte siano state inizialmente ignorate dagli organi della procedura e successivamente da costoro accertate nella loro sussistenza o nella loro completezza e rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, purché le condotte siano caratterizzate, sul piano soggettivo dalla consapevole volontarietà.
In sostanza, è l’accertamento, ovvero la scoperta dei fatti (a opera dell’organo commissariale) idonei a incidere sulla consistenza dell’attivo o del passivo concordatario o integranti altri atti di frode del debitore, che comporta la revoca dell’ammissione al concordato, ancorché i creditori ne fossero stati resi edotti.
Ampliando l’orizzonte, poi, i magistrati precisano che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato. Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare l’ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità. Perciò, il Tribunale può esercitare il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano. Pertanto, il giudice è onerato dell’esame dell’attestazione, al fine di controllarne la completezza dei dati e la comprensibilità dei criteri di giudizio, e, quindi, l’esame rientra nella causa petendi in caso di revoca della proposta del concordato per atti in frode.

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